1
Capitolo
I
L’amministrazione
e il suo diritto
La
nozione di pubblica amministrazione
“Amministrazione”
non è un concetto giuridico, ma è un termine riferibile a un qualsiasi
soggetto
(persona giuridica, pubblica o privata, ovvero individuo) che svolge
un’attività
rivolta alla
soddisfazione di interessi correlati ai fini che il soggetto si propone di
perseguire.
Amministrazione
in senso oggettivo è l’amministrazione regolata da norme giuridiche e
svolta per la
soddisfazione di interessi pubblici.
Amministrazione
in senso soggettivo è l’attività amministrativa posta in essere dalle persone
giuridiche
pubbliche e dagli organi che hanno competenza alla cura degli interessi dei
soggetti
pubblici.
Entrambi i
concetti si completano a vicenda e nessuno dei due può esistere a prescindere
dall’altro.
Amministrazione
in senso soggettivo equivale a dire organizzazione amministrativa.
Dal punto di
vista del diritto positivo è difficile rinvenire una definizione del concetto
di
pubblica
amministrazione, difatti la nozione più ampia ed attendibile appare senz’altro
quella
dell’art. 1
comma 2 d.lgs 165/2001 (sulla privatizzazione del rapporto di lavoro presso
l’amministrazione)
ma questa non ricomprende gli enti pubblici economici tra le
amministrazioni
pubbliche perché il rapporto di lavoro dei dipendenti era già sottoposto ad
una disciplina
privatistica.
Tale norma si
riferisce a tutte le amministrazioni dello Stato “ivi compresi gli istituti e
scuole di
ogni ordine e
grado e le istituzioni educative, le aziende e le amministrazioni dello Stato
ad ordinamento
autonomo, le
regioni, le province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi ed
associazioni, le
istituzioni
universitarie, gli istituti autonomi case popolari (ora Agenzie territoriali
per la casa), le
camere di
commercio, industria, artigianato ed agricoltura e le loro associazioni, tutti
gli enti pubblici
non economici
nazionali, regionali o locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del
Servizio
sanitario
nazionale, l’agenzia per la rappresentanza nazionale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN)
e le agenzie
di cui al d.lgs. 300/1999”.
La
nozione di diritto amministrativo
Il diritto
amministrativo è la disciplina giuridica della pubblica amministrazione (in
parte da
essa posta ed
in parte ad essa imposta) nella sua organizzazione, nei beni e nell’attività ad
essa
peculiari e
nei rapporti che, esercitando tale attività, si istaurano con gli altri
soggetti
dell’ordinamento.
Gli Stati
caratterizzati dalla presenza di un corpo di regole amministrative distinte dal
diritto
comune sono
generalmente definiti come Stati a regime amministrativo.
In Italia,
dopo l’unità nel 1865, si uniformò la legislazione relativa ai territori
annessi ad opera
delle c.d.
leggi di unificazione
L’attività
giurisdizionale è retta da principi e da una normativa del tutto peculiare ed
autonoma
rispetto al diritto amministrativo. L’attività amministrativa può essere
esercitata dai
soggetti
pubblici tanto nelle forme del diritto pubblico quanto nelle forme del diritto
privato.
Gli atti di
diritto privato della pubblica amministrazione non possono essere attratti nel
diritto
amministrativo
perché i principi che li regolano sono propri del diritto privato.
Disciplinata
in parte dal codice civile è poi l’attività amministrativa che determina, o
concorre
a determinare,
la costituzione di status, di capacità, di rapporti di diritto privato, ad
esempio
mediante
trascrizioni, registrazioni, documentazioni (c.d. “amministrazione pubblica del
diritto
privato”).
Anche i
rapporti tra diritto penale e diritto amministrativo si sono fatti più stretti,
infatti negli
2
ultimi decenni
molti reati sono stati depenalizzati per diventare illeciti amministrativi.
L’amministrazione
comunitaria ed il diritto amministrativo comunitario
Le
organizzazioni internazionali sono dotate di una propria struttura
amministrativa. Il
moltiplicarsi
della disciplina dell’attività amministrativa poste da fonti comunitarie, in
particolare da
regolamenti e direttive, offre esempi rilevanti di condizionamento dell’azione
amministrativa
e ormai è comunemente accettata l’espressione “diritto amministrativo
comunitario” per
descrivere questo complesso di normative.
La Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali è
stata firmata a Roma il 4 novembre 1950 ed in Italia ne è stata data esecuzione
con la Legge
848/1955.
Il Trattato di
Nizza del 2001, ratificato in Italia con Legge 102/2002 ha ulteriormente
modificato il
trattato dell’Unione europea prevedendo anche cooperazioni rafforzate tra gli
Stati membri.
A Nizza è stata anche proclamata la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea, che
si articola in 6 capi relativi a dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà,
cittadinanza e
giustizia e sancisce in particolare il “diritto ad una buona amministrazione”.
Secondo la
Corte Costituzionale, tale espressione, anche se non ha efficacia giuridica, ha
“carattere
espressivo di principio comuni agli ordinamenti europei”.
La Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea dovrà essere ratificata a parte
nonostante sia
allegata alla Costituzione europea.
Il diritto
amministrativo comunitario in senso proprio è soltanto quello avente ad oggetto
l’amministrazione
comunitaria, e può rilevare ai fini del diritto amministrativo italiano nel
fatto che esso
può trasformarsi in uno strumento di circolazione di modelli giuridici che
possano in
futuro influenzare il nostro ordinamento.
Per
amministrazione comunitaria si intende l’insieme degli organismi e delle
istituzioni
dell’Unione
europea cui è affidato il compito di svolgere attività sostanzialmente
amministrativa
e di emanare atti amministrativi.
Il
moltiplicarsi dei compiti dell’Unione europea determina però anche un parziale
ridimensionamento
del campo di azione dell’amministrazione interna, e questo problema è
arginato dal
principio di sussidiarietà che però ha due facce, una garantista a favore del
decentramento
e dei poteri locali e l’altra che può agevolare processi di accentramento a
favore del
livello di governo superiore, consentendo a quest’ultimo di agire anche al di
là delle
competenze ad
esso attribuite formalmente, ogni qual volta l’azione comunitaria si presenti
come la più
efficace.
Questo
principio costituisce una vera e propria regola di riparto delle competenze tra
Stati
membri e
Unione europea per salvaguardare le attribuzioni degli Stati stessi, ed è stato
inserito nel
nostro ordinamento dalla Legge 59/1997 e dall’art. 3 comma 5 del T.U. sugli
enti
locali, nonché
dalla Legge Costituzionale n.3 del 2001.
In
particolare, nei settori di competenza “concorrente” tra Unione e Stati membri,
l’Unione
può
intervenire soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell’azione
prevista non possano
essere
realizzati dagli Stati membri e possano dunque essere realizzati meglio a
livello
comunitario a
motivo delle dimensioni o degli effetti dell’azione stessa.
Spesso le
amministrazioni nazionali sono chiamate a svolgere compiti esecutivi delle
decisioni
adottate
dall’amministrazione comunitaria, e questo determina una complicazione del
procedimento
amministrativo nel senso che si assiste alla partecipazione ad esso sia delle
amministrazioni
italiane, sia dell’amministrazione comunitaria, che emana l’atto finale
destinato a
produrre effetti per i cittadini. Tale situazione crea dubbi e incertezze in
ordine al
giudice
(nazionale o comunitario) al quale deve rivolgersi il privato che si ritenga
leso
dall’azione
procedimentale.
Si deve poi
distinguere tra esecuzione in via diretta o quella in via indiretta che avviene
cioè
avvalendosi
della collaborazione degli Stati membri.
3
La Commissione
si avvale così oggi di apparati esecutivi e di uffici che si sono creati e
sviluppati
spesso in materia non organica, mediante decisioni ad hoc, anche a motivo
dell’essenza
di una riserva di legge in materia di organizzazione che avrebbe probabilmente
imposto uno
sviluppo più omogeneo.
Sotto il
profilo soggettivo, nell’amministrazione comunitaria assume un ruolo centrale
la
Commissione,
che ha compiti di esecuzione delle norme comunitarie.
4
Capitolo
II
Ordinamento
giuridico e amministrazione: la disciplina costituzionale
Diritto
amministrativo e nozione di ordinamento giuridico.
Con il termine
ordinamento giuridico generale si indica l’assetto giuridico e l’insieme delle
norme
giuridiche che si riferiscono ad un particolare gruppo sociale.
Le
prescrizioni della Costituzione prevalgono sulle norme prodotte dalle altre
fonti del diritto,
ed è proprio
questa analisi che consente di chiarire quale sia la posizione
dell’amministrazione
nell’ordinamento
giuridico generale, ossia quali siano i suoi rapporti con gli altri soggetti
del
medesimo
ordinamento.
L’amministrazione
nella Costituzione: in particolare il “modello” di
amministrazione
emergente dagli artt. 5, 95, 97 e 98. La separazione tra indirizzo
politico
e attività di gestione.
La Costituzione
si occupa dell’amministrazione nella sezione II del titolo III della parte
seconda. Oltre
agli articoli presenti nello stesso titolo III, sezione I, relativi al governo
(in
particolare
l’art.95), si ricordano gli artt. 5, 28, 52, 114 e 118. Di rilievo sono poi le
norme che
interessano la
materia dei servizi pubblici (artt. 32, 33, 38, 41, 43, 47), la responsabilità
(art. 28)
e le altre
disposizioni comunque applicabili all’amministrazione.
Dal quadro
normativo costituzionale emergono diversi modelli di amministrazione, nessuno
dei quali può
essere considerato come “modello” principale.
1. In base
l’art. 98 Cost. L’amministrazione pare in primo luogo direttamente legata alla
collettività
nazionale al cui servizio i suoi impiegati sono posti.
2. Vi è poi il
modello espresso dall’art.5 Cost. e sviluppato nel titolo V della parte
seconda,
caratterizzato
dal disegno del decentramento amministrativo e dalla promozione delle
autonomie
locali, capaci di esprimere un proprio indirizzo politico-amministrativo.
3. L’art.97
Cost. contiene una riserva di legge e mira a sottrarre l’amministrazione al
controllo
politico del Governo e che si legittima per la sua imparzialità ed efficienza.
Contemporaneamente,
lo stesso art. 97 Cost. pone limiti al legislatore imponendogli di
incidere
sull’amministrazione soltanto dettando regole per la disciplina della sua
organizzazione.
L’analisi dei
modelli di amministrazione emergenti dal disegno costituzionale evidenzia la
costante
presenza della questione del rapporto tra amministrazione, governo e politica.
Il Governo,
insieme al Parlamento, esprime un indirizzo, qualificato dall’art. 95 Cost.
come
indirizzo
politico e amministrativo.
L’indirizzo
politico può definirsi come la direzione politica dello Stato e quindi, come
quel
complesso di
manifestazioni di volontà in funzione del conseguimento di un fine unico,
mentre
l’indirizzo amministrativo consiste nella prefissione di obiettivi dell’azione
amministrativa
ma che deve comunque essere stabilito nel rispetto dell’indirizzo politico.
L’art. 2 comma
1 della Legge 400/1988 attribuisce al Consiglio dei ministri il compito di
determinare,
in attuazione della politica generale del governo, l’indirizzo generale
dell’azione
amministrativa
e l’art. 5 comma 2 lettera a) della Legge 400/1988, prevede che il Presidente
del
Consiglio dei
ministri impartisca ai ministri le direttive politiche ed amministrative in
attuazione
delle deliberazioni del Consiglio dei ministri. Il D.Lgs 165/2001 attribuisce
agli
organi di
governo l’indirizzo politico-amministrativo (Artt. 4 e 14). L’art. 42 del T.U.
sugli enti
locali dispone
a sua volta che il consiglio comunale e quello provinciale siano organi di
indirizzo e di
controllo politico-amministrativo.
L’amministrazione
deve essere leale verso la forza politica che detiene la maggioranza
parlamentare,
e deve essere uno strumento di esecuzione delle direttive politiche impartite
dal
5
ministro che
assume la responsabilità degli atti del proprio dicastero.
Il significato
del D.Lgs. 165/2001 non è quello di riservare l’attività di indirizzo ai soli
organi
politici,
bensì di identificare i contenuti dell’attività, qualificata come “indirizzo
politicoamministrativo”,
sottratta ai
dirigenti, ai quali un’attività di indirizzo comunque spetta.
Gli organi
politici possono controllare e indirizzare il livello più alto
dell’amministrazione – la
dirigenza –
soltanto utilizzando gli strumenti di cui al D.Lgs 165/2001 in particolare la
prefissione di
obiettivi e verifica dei risultati.
A differenza
degli atti amministrativi, gli atti politici sono sottratti al sindacato del
giudice
amministrativo
in forza dell’art.24 Legge 5992/89 (la legge istitutiva del Consiglio di
Stato), ad
esempio le
deliberazioni dei decreti legge e dei decreti legislativi; gli atti di
iniziativa
legislativa
del governo; la determinazione di porre la questione di fiducia; lo
scioglimento dei
consigli
regionali.
Nel diritto
amministrativo è stata elaborata la categoria degli atti di alta
amministrazione (ad
esempio i
provvedimenti di nomina dei direttori generali delle aziende unità sanitarie
locali e
delle aziende
ospedaliere) caratterizzati da una amplissima discrezionalità, considerati
l’anello
di
collegamento tra indirizzo politico e attività amministrativa in senso stretto
e sono soggetti
alla legge ed
al sindacato giurisdizionale.
I
principi costituzionali della pubblica amministrazione: la responsabilità.
Il principio
di responsabilità è enunciato dall’art.28 Cost. “i funzionari e i dipendenti
dello
Stato e degli
enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e
amministrative,
degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità
civile si
estende allo
Stato e agli enti pubblici”.
Il termine
“responsabilità” inteso dalla Costituzione si riferisce alla assoggettabilità
ad una
sanzione
dell’autore di un illecito, mentre spesso lo stesso termine è usato in altre
normative
come quelle
regionali, per indicare il soggetto che deve rendere conto del complesso
dell’attività
di un ufficio ad esso facente capo.
La legge sul
procedimento amministrativo ha previsto l’istituzione della figura del
responsabile
del procedimento, che soddisfa una esigenza di trasparenza e di
identificabilità
di un
contraddittore all’interno dell’amministrazione procedente che sia
individuabile e
contattabile
dal cittadino, nel segno del superamento del principio dell’impersonalità
dell’apparato
amministrativo.
Recenti e
molteplici leggi hanno introdotto le autorità o amministrazioni indipendenti,
organismi
pubblici caratterizzati da un alto grado di imparzialità e soggetti unicamente
alla
legge, che
proprio in ragione della loro indipendenza dall’esecutivo non rispondono
politicamente
allo stesso, ma neppure ad altri soggetti.
Il
principio di legalità.
Il principio
di legalità esprime l’esigenza che l’amministrazione sia assoggettata alla
legge,
anche se esso
è applicabile non soltanto alla amministrazione bensì a qualsivoglia potere
pubblico.
Nel nostro
ordinamento giuridico convivono più concezioni del principio di legalità.
a) esso è
considerato nei termini di non contraddittorietà dell’atto amministrativo
rispetto
alla legge
(preferenze della legge). L’art.4 delle disposizioni preliminari al Codice
Civile
stabilisce che i regolamenti amministrativi “non possono contenere norme
contrarie alle
disposizioni di legge” e l’art. 5 Legge 2248/1865 all.E, da cui discende
l’obbligo per
il giudice ordinario di disapplicare gli atti amministrativi e i regolamenti
non “conformi”
alle leggi. Tale accezione, che corrisponde all’idea di
un’amministrazione
che può fare ciò che vuole purché non sia impedito dalla legge, è
stata
successivamente superata dalle tesi della legalità formale e della legalità
sostanziale.
6
b) Il
principio di legalità è inteso anche nella sua accezione di conformità formale,
nel
senso che il
rapporto tra legge e amministrazione è impostato non solo sul divieto di
quest’ultima
di contraddire la legge, ma anche sul dovere della stessa di agire nelle
ipotesi ed
entro i limiti fissati dalla legge che attribuisce il relativo potere. Tale
principio
si applica ad
alcuni atti amministrativi normativi, quali i regolamenti ministeriali.
c) Il
principio della legalità inteso come conformità sostanziale intende fare
riferimento
alla necessità
che l’amministrazione agisca non solo entro i limiti di legge, ma in
conformità
della disciplina sostanziale posta dalla legge stessa, la quale incide anche
sulle modalità
di esercizio dell’azione e, dunque, penetra all’interno dell’esercizio del
potere. Questa
concezione si ricava dalle ipotesi in cui la Costituzione prevede una
riserva di
legge.
Vi sono
tuttavia alcune differenze tra il principio di legalità e riserva di legge,
quest’ultima
riguarda il
rapporto tra Costituzione, legge ed amministrazione e, imponendo la disciplina
legislativa di
una data materia, ne limita l’esercizio del potere normativo spettante
all’esecutivo
(la sua violazione comporta l’illegittimità costituzionale della legge stessa).
Le differenze
si sostanziano nel fatto che il principio di legalità attiene al rapporto tra
legge ed
attività
complessiva della pubblica amministrazione, quindi anche quella non normativa,
ed il
mancato
rispetto di tale principio determina l’illegittimità dell’azione
amministrativa.
I parametri ai
quali l’attività amministrativa deve fare riferimento sono non solo di
legalità,
ma anche di
legittimità, la quale consiste nella conformità del provvedimento e dell’azione
amministrativa
a parametri anche diversi dalla legge, ancorché alla stessa pur sempre
collegati
(norme
regolamentari, statutarie e così via). Tra questi parametri sono da annoverare
anche
“regole non
scritte”.
Il principio
di legalità si risolve in quello di tipicità dei provvedimenti amministrativi:
se
l’amministrazione
può esercitare i soli poteri autoritativi attribuiti dalla legge, essa può
emanare
soltanto i provvedimenti stabiliti in modo tassativo dalla legge stessa.
Occorre infine
richiamare il principio del giusto procedimento elaborato dalla Corte
costituzionale
ed avente la dignità di principio generale dell’ordinamento: in particolare
esso
esprime
l’esigenza che vi sia una distinzione tra il disporre in astratto con legge e
il
provvedere in
concreto con atto alla stregua della disciplina astratta.
Il
principio di imparzialità.
L’art.97 Cost.
pone due principi relativi all’amministrazione: il principio di buon andamento
dell’amministrazione
e del principio di imparzialità.
La dottrina e
la giurisprudenza hanno affermato la natura precettiva e non programmatica
della norma
costituzionale, la quale pone una riserva di legge, inoltre è stata affermata
l’applicabilità
diretta dei due principi sia all’organizzazione che all’attività
amministrativa.
Il concetto di
imparzialità esprime il dovere dell’amministrazione di non discriminare la
posizione dei
soggetti coinvolti.
L’imparzialità
impone che l’amministrazione sia strutturata in modo da assicurare una
condizione di
oggettiva aparzialità, ed in tal senso, la norma costituzionale conterrebbe una
riserva di
organizzazione in capo all’esecutivo.
Esempi di
applicazione del principio si trovano nell’art.98 Cost. il quale sancisce che i
pubblici
impiegati sono
al servizio esclusivo della Nazione e quindi non di interessi partigiani;
l’obbligo di
astensione sussistente in capo ai titolari di pubblici uffici allorché debbano
decidere
questioni alle quali essi siano interessati.
Il principio
di imparzialità impone il criterio del pubblico concorso per l’accesso ai
pubblici
uffici, inteso
ad evitare la formazione di una burocrazia politicizzata e richiede che la
commissione
giudicatrice sia formata prevalentemente da tecnici.
Strettamente
connesso all’imparzialità è il principio della predeterminazione dei criteri e
delle
modalità cui
le amministrazioni si debbono attenere nelle scelte successive, il quale
consente
7
di verificare
la rispondenza delle scelte concrete ai criteri che l’amministrazione ha
prefissato
(c.d.
autolimite).
La parzialità
ricorre quando sussiste un ingiustificato pregiudizio o una indebita
interferenza
di alcuni di
tali interessi, mentre l’imparzialità riferita all’attività di scelta concreta,
si
identifica
nella congruità delle valutazioni finali e delle modalità di azione prescelte.
Tale
congruità deve
essere definita tenendo conto degli interessi implicati, di quelli tutelati
dalla
legge e degli
altri elementi che possono condizionare l’azione amministrativa.
Il
principio di buon andamento.
Il principio
di buon andamento enunciato dall’art.97 Cost. impone che l’amministrazione
agisca nel
modo più adeguato e conveniente possibile.
In tema di
conferimento di funzioni e compiti a regioni ed enti locali pare da collegare
al buon
andamento il
principio di adeguatezza “in relazione all’idoneità organizzativa
dell’amministrazione
ricevente, a garantire … l’esercizio delle funzioni”. Questo principio è
stato
costituzionalizzato dalla Legge Cost. n.3/2001 che, sostituendo l’art. 118
Cost. Comma 1,
stabilisce che
l’attribuzione delle funzioni tra comuni, province, città metropolitane,
regioni e
Stato avvenga
sulla base del principio di “adeguatezza”.
Il buon
andamento è riferito alla pubblica amministrazione nel suo complesso, non al
singolo
funzionario o
pubblico dipendente verso il loro dovere funzionale di buona amministrazione.
I
criteri di efficacia, economicità, efficienza e trasparenza.
L’amministrazione
deve attenersi, oltre ai principi di buon andamento e di imparzialità, anche
ai criteri di
economicità, efficacia e trasparenza.
Il criterio di
efficienza indica la necessità di misurare il “rapporto tra il risultato
dell’azione
organizzativa
e la quantità di risorse impiegate per ottenere quel dato risultato”: esso
costituisce la
“capacità di una organizzazione complessa di raggiungere i propri obiettivi
attraverso la
combinazione ottimale dei fattori produttivi”.
Il criterio di
efficacia è invece collegato al “rapporto tra ciò che si è effettivamente
realizzato e
quanto si
sarebbe dovuto realizzare sulla base di un piano o un programma”.
Pertanto
efficienza o efficacia non coincidono, ma è utile notare che il termine
“efficacia” ha
un significato
differente rispetto a quello impiegato per descrivere la rilevanza degli
effetti sul
piano
dell’ordinamento generale.
Il criterio di
trasparenza può essere riferito sia all’attività sia all’organizzazione e,
dunque,
alla duplice
declinazione del termine amministrazione.
Al concetto di
trasparenza, inteso in senso ampio, possono essere ricondotti molti istituti,
tra i
quali il
diritto di accesso, la pubblicità degli atti, la motivazione, la univoca
definizione delle
competenze,
l’istituzione degli uffici di relazione con il pubblico, il responsabile del
procedimento,
e più in generale le attività di informazione e di comunicazione delle
amministrazioni,
disciplinate dalla legge 150/2000.
I
principi di azionabilità delle situazioni giuridiche dei cittadini nei
confronti della
pubblica
amministrazione e di sindacabilità degli atti amministrativi. Il problema
della
riserva di amministrazione.
L’art.24 comma
1 Cost. Stabilisce che “tutti possono agire in giudizio per la tutela dei
propri
interessi
legittimi”. L’art. 113 Cost. dispone che “contro gli atti della pubblica
amministrazione è
sempre ammessa
la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli
organi di
giurisdizione
ordinaria o amministrativa. Tale tutela non può essere esclusa o limitata a
particolari
mezzi di
impugnazione o per determinate categorie di atti. La legge determina quali
organi di
giurisdizione
possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli
effetti previsti
dalla legge
stessa”.
Questa
disciplina esprime l’esigenza che ogni atto della pubblica amministrazione
possa
8
essere
sindacato da parte di un giudice e che tale sindacato attenga a qualsiasi tipo
di vizio di
legittimità:
si tratta del principio di azionabilità delle situazioni giuridiche dei
cittadini nei
confronti
dell’amministrazione e del principio di sindacabilità degli atti
amministrativi.
Secondo la
Corte costituzionale, la norma in esame non impedisce l’emanazione delle c.d.
leggi
provvedimento (si tratta di leggi che hanno contenuto puntuale e concreto alla
stessa
stregua dei
provvedimenti amministrativi), purché sia rispettato il canone di
ragionevolezza.
La legge
provvedimento può essere però sindacata soltanto dalla Corte costituzionale,
alla
quale tuttavia
non è possibile proporre direttamente ricorso da parte dei soggetti privati
lesi.
Emerge il
problema della riserva di amministrazione, cioè ci si deve chiedere se esista
un
ambito di
attività ristretto riservato alla pubblica amministrazione.
Spesso il
giudice amministrativo ha giurisdizione di merito, che gli consente di
sindacare
l’opportunità
delle scelte amministrative.
L’idea della
riserva di amministrazione sembra poi confliggere con altri principi, quali il
principio
della preferenza della legge, inoltre, una legge che non disponesse in via
puntuale e
concreta –
sostituendosi all’amministrazione e nell’esercizio di un potere – in una
situazione
caratterizzata
dalla presenza di più interessi di cui occorre effettuare una valutazione e una
ponderazione,
violerebbe il principio di imparzialità cui il legislatore è vincolato in tema
di
attività
amministrativa.
Un caso
diverso di riserva a favore dell’amministrazione, relativo però all’esercizio
della
funzione
regolamentare, pare emergere dall’art. 117 comma 6 Cost. che riconosce la
potestà
regolamentare
regionale in ogni materia diversa da quelle di competenza statale e la potestà
regolamentare
dei comuni, province e città metropolitane “in ordine alla disciplina
dell’organizzazione
e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite”.
Il
principio della finalizzazione dell’amministrazione pubblica agli interessi
pubblici.
Dall’esame
dell’art. 97 Cost. Emerge il principio di finalizzazione dell’amministrazione
pubblica: il
buon andamento significa congruità dell’azione in relazione all’interesse
pubblico;
l’imparzialità,
direttamente applicabile all’attività amministrativa, postula l’esigenza di un
soggetto
“parte”, il quale è tale in quanto persegue finalità collettive che
l’ordinamento
generale ha
attribuito alla sua cura.
Tali principi
devono essere rispettati anche dal legislatore quando pone in essere la
disciplina
dell’amministrazione.
Ed è applicabile anche all’attività di diritto privato
dell’amministrazione
e all’organizzazione.
I
principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
Un ulteriore
principio dell’ordinamento con riferimento all’allocazione delle funzioni
amministrative
è il principio di sussidiarietà, inteso nel senso di attribuzioni di funzioni
al
livello
superiore di governo esercitabili soltanto nell’ipotesi in cui il livello inferiore
non riesca
a curare gli
interessi ad esso affidati.
Questo
principio è stato introdotto dapprima a livello comunitario dal Trattato CE.
Il
decentramento è figura riferibile in generale a tutti i poteri decisori (non
solo dunque a
quelli
amministrativi, ma anche a quelli politico-legislativi) e che implica la
necessità che tali
poteri non
siano tutti racchiusi e conferiti in un “centro”. Secondo l’art. 5 Cost. “La
Repubblica
attua nei
servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo” e
costituisce
regola
fondamentale dell’organizzazione amministrativa.
Il
decentramento è un fenomeno organizzativo che può assumere forme diverse:
burocratico
(il quale
comporta soltanto il trasferimento di competenze da organi centrali a organi
periferici
di uno stesso
ente), oppure autarchico (se comporta l’affidamento, ad enti diversi dallo
Stato,
del compito di
soddisfare la cura di alcuni bisogni pubblici).
Il
decentramento burocratico implicherebbe la responsabilità esclusiva degli
organi locali
9
nelle materie
di propria competenza e l’assenza di un rapporto di rigida subordinazione con
il
centro.
Parte della
dottrina (Sandulli) ritiene che in molti casi la presenza di organi statali
locali
realizzi, o
abbia realizzato, un fenomeno di deconcentrazione nell’ambito di
un’amministrazione
statale che però resta accentrata.
Il
decentramento autarchico può essere previsto a favore di enti locali,
consentendo così che la
cura di
interessi locali sia affidata a enti esponenziali di collettività locali,
ovvero a favore di
altri enti
(c.d. decentramento istituzionale).
La recente
Legge 59/1997 art.1 c.2, ha attribuito al governo la delega per conferire agli
enti
locali e alle
regioni tutte le funzioni e i compiti amministrativi “relativi alla cura degli
interessi
e alla
promozione dello sviluppo delle rispettive comunità, nonché tutte le funzioni e
i compiti
amministrativi
localizzabili nei rispettivi territori in atto esercitati da qualunque organo o
amministrazione
dello Stato, centrali o periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti
pubblici”.
La delega è
stata esercitata con il D.Lgs 112/1998 ed a seguito di questo processo di
conferimento
di compiti e funzioni a Regioni ed enti locali, oggi l’amministrazione italiana
si
configura
essenzialmente come regionale e locale.
Il principio
di sussidiarietà è annoverato dalla Legge 59/1997 art.4 tra i principi e i
criteri
direttivi cui
deve attenersi la regione nel conferimento a province, comuni ed enti locali
delle
funzioni che
non richiedano l’unitario esercizio a livello regionale.
L’art. 3 comma
5 del T.U. sugli enti locali prevede che comuni e province sono “titolari di
funzioni
proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione,
secondo il principio di
sussidiarietà”.
Il principio
di sussidiarietà può essere inteso in senso non solo verticale (relativamente
cioè
alla
distribuzione delle competenze tra centro e periferia) ma anche orizzontale
(nei rapporti
tra poteri
pubblici e organizzazioni della società).
L’art. 3 comma
5 del T.U. sugli enti locali prevede anche la possibilità che gli enti locali
svolgano le
proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere “adeguatamente
esercitate
dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”: il
cittadino quindi, da
mero
amministrato, viene considerato come promotore della vita
politico-amministrativa.
L’art. 118
comma 1 Cost. Stabilisce che “le funzioni amministrative sono attribuite ai
comuni, salvo
che, per
assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a province, città
metropolitane, regioni e Stato,
sulla base dei
principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza”. Il Comma 3 precisa
che
“Stato,
regioni, città metropolitane, province e comuni favoriscono l’autonoma
iniziativa dei cittadini,
singoli o
associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del
principio di
sussidiarietà”.
Il principio
di sussidiarietà è richiamato pure dall’art.120 ultimo comma Cost., che
disciplina i
poteri
sostitutivi dello Stato nei confronti dei governi locali e, recentemente, dalla
L.131/2003
che contiene
disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge
Costituzionale
n.3/2001.
I
principi costituzionali applicabili alla pubblica amministrazione:
l’eguaglianza, la
solidarietà,
la democrazia.
All’amministrazione,
come agli altri soggetti pubblici, si applicano senz’altro i principi di
eguaglianza,
di solidarietà, di buona fede, e l’art.52 stabilisce che l’ordinamento delle
forze
armate deve
essere “informato” allo spirito democratico della Repubblica.
Se il
principio democratico informa l’ordinamento militare, esso, a maggior ragione,
deve
essere
riferibile all’amministrazione nel suo complesso, ed indica il governo della
maggioranza
nel rispetto dei diritti delle minoranze.
La democrazia
implica dunque la tutela dei diritti delle minoranze, nonché la possibilità di
controllare in
qualche modo l’esercizio del potere politico nei vari settori.
10
Capitolo
III
L’organizzazione
amministrativa: profili generali
Introduzione.
Ciascun
ordinamento oltre a riconoscere la soggettività e la capacità giuridica a tutte
le
persone
fisiche, istituisce altri soggetti-persone giuridiche e questo vale anche per
le persone
giuridiche
pubbliche.
La dottrina e
la giurisprudenza riconoscono come soggetti di diritto – e dunque come centri
di
imputazione di
situazioni giuridiche soggettive - anche organizzazioni che non hanno la
personalità
giuridica quali le associazioni non riconosciute (dette “figure soggettive”),
le
associazioni
sindacali, i ministeri, le amministrazioni autonome e le autorità indipendenti
non
aventi
personalità giuridica.
I
soggetti di diritto nel diritto amministrativo: Gli enti pubblici.
I soggetti di
diritto pubblico costituiscono nel loro complesso l’amministrazione in senso
soggettivo,
che si articola nei vari enti pubblici. Essi sono dotati di capacità giuridica
e come
tali sono
idonei ad essere titolari di poteri amministrativi: in questo senso possono
essere
definiti come
centri di potere.
Accanto
all’amministrazione statale, vi sono le amministrazioni regionali nonché gli
enti
esponenziali
delle comunità territoriali, riconosciuti dall’ordinamento generale in quanto
portatori di
interessi pubblici.
L’amministrazione
statale (ma anche quella regionale e locale) si articola in una serie di enti
variamente
collegati alla prima, ma da questi distinti in quanto provvisti di propria
personalità.
Nel corso del
tempo, accanto agli enti territoriali nazionali, si sono aggiunti enti privati
e
soggetti che
rappresentano anche espressioni spontanee che svolgono attività rilevanti per
la
comunità, e
per tale motivo sono stati riconosciuti come enti dall’ordinamento.
Il mutamento
del ruolo dello Stato, che, da soggetto chiamato ad intervenire direttamente ed
in prima
persona nella società e nell’economia, tende a configurarsi sempre più come
soggetto
regolatore, ha
agevolato il fenomeno della creazione di amministrazioni indipendenti e la
vicenda della
privatizzazione degli enti.
Il
problema dei caratteri dell’ente pubblico.
L’art.97 Cost.
stabilisce il principio generale secondo cui “i pubblici uffici sono
organizzati
secondo
disposizioni di legge”, e l’art. 4 della Legge 70/1975 afferma che “nessun
nuovo ente
pubblico può
essere istituito o riconosciuto se non per legge”.
La norma
costituzionale esprime il principio essenziale secondo cui spetta
all’ordinamento
generale e
alle sue fonti individuare le soggettività che operano al suo interno.
Molti enti
(consorzi, aziende speciali e così via) continuano comunque ad essere istituiti
da
altri enti
pubblici con determinazioni amministrative “sulla base di legge” e non “per
legge”,
pertanto si
distingue in dottrina tra configurazione astratta e istituzione concreta
dell’ente.
La questione
dell’individuazione degli enti pubblici è stata risolta dalla giurisprudenza
utilizzando
una serie di indici “esteriori”, che qualificano l’ente se valutati nel loro
complesso.
Tra questi
indici di pubblicità si ricordano la costituzione dell’ente ad opera di un
soggetto
pubblico; la
nomina degli organi direttivi in tutto o in parte di competenza dello Stato o
di
altro ente
pubblico; l’esistenza di controlli o di finanziamenti pubblici; l’attribuzione
di poteri
autoritativi.
11
La
definizione di ente pubblico e le conseguenze della pubblicità.
L’elemento
essenziale della pubblicità di una persona giuridica va ricercato considerando
la
particolare
rilevanza pubblicistica dell’interesse perseguito dall’ente.
L’interesse è
pubblico quando la legge l’abbia imputato ad una persona giuridica, tenuta
giuridicamente
a perseguirlo: di qui il riconoscimento della “pubblicità” di quella persona
giuridica.
L’ente
pubblico è istituito con una specifica “vocazione” allo svolgimento di una
peculiare
attività di
rilevanza collettiva.
L’ente
pubblico non può disporre della propria esistenza, a differenza dei soggetti
privati, che
possono
decidere di ritirarsi e cioè di smettere l’attività, oppure modificare
l’oggetto della
stessa.
Non è sempre
facile individuare l’imputazione legislativa dell’ente, ma si ritiene che
possano
esserci alcuni
elementi rivelatori, quali il finanziamento pubblico e l’utilizzo di denaro
pubblico da
parte dell’ente.
Tale criterio
trova conferma negli artt. 11 e 14 della Legge 59/1997 i quali prevedono la
trasformazione
in associazioni o in persone giuridiche di diritto privato degli enti nazionali
che “non svolgono
funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico”.
Agli enti
pubblici economici non vengono riconosciuti poteri autoritativi.
La
qualificazione di un ente pubblico è importante perché comporta conseguenze
giuridiche
di rilievo.
a) Soltanto
gli enti pubblici possono emanare provvedimenti che hanno efficacia sul piano
dell’ordinamento
generale alla stessa stregua dei provvedimenti dello Stato, impugnabili
davanti al
giudice amministrativo. L’autonomia è intesa come possibilità di effettuare da
sé le proprie
scelte ed è altresì riferita alla possibilità di porre in essere norme generali
ed
astratte che
abbiano efficacia sul piano dell’ordinamento generale (c.d. autonomia
normativa), si
pensi agli enti territoriali, i quali possono emanare statuti e regolamenti e
prefissarsi
anche obbiettivi e scopi diversi da quelli statali (c.d. autonomia di
indirizzo).
In particolare
dispone di autonomia di indirizzo la regione, in virtù della posizione di
autonomia ad
essa costituzionalmente riconosciuta.
La legge può
poi attribuire agli enti l’autonomia finanziaria, cioè la possibilità di
decidere
in ordine alle
spese e di disporre di entrate autonome, l’autonomia organizzativa che
consiste nella
possibilità di darsi un assetto organizzativo proprio anche diverso da
modelli
generali, l’autonomia tributaria che consiste nella possibilità di disporre di
propri
tributi, e
l’autonomia contabile, cioè la potestà di derogare al normale procedimento
previsto per
l’erogazione di spese e l’introito di entrate ed in particolare la sussistenza
di
un bilancio
distinto da quello degli altri enti.
La possibilità
di agire per il conseguimento dei propri fini mediante l’esercizio di attività
amministrativa
che ha la natura e gli effetti di quella della pubblica amministrazione viene
comunemente
ricondotta alla nozione di autarchia.
b) Soltanto
agli enti pubblici è riconosciuta la potestà di autotutela; l’ordinamento
attribuisce
cioè a tali
enti la possibilità di risolvere un conflitto attuale o potenziale di interessi
e, in
particolare,
di sindacare la validità dei propri atti producendo effetti incidenti su di
essi.
L’autotutela
costituisce di norma esercizio di funzione amministrativa attiva, e
manifestazione
di autotutela è pure le decisioni su ricorso amministrativo.
c) Le persone
fisiche legate da un rapporto di servizio agli enti pubblici sono assoggettate
ad
un particolare
regime di responsabilità penale, civile e amministrativa.
d) Gli enti
pubblici sono tenuti al rispetto dei principi applicabili alla pubblica
amministrazione;
alcuni loro beni sono assoggettati ad un regime speciale.
e) L’attività
che costituisce esercizio dei poteri amministrativi è di regola retta da norme
peculiari,
quali quelle contenute nella L.241/1990 relativa ai procedimenti
amministrativi.
f) Gli enti
pubblici possono utilizzare procedure privilegiate per la riscossione delle
entrate
12
patrimoniali
dello Stato.
g)
Nell’ipotesi in cui abbiano partecipazioni in una società per azioni, l’atto
costitutivo può
conferire agli
enti pubblici la facoltà di nominare uno o più amministratori o sindaci
(art.2458
c.c.); la legge può attribuire allo Stato o ad altri enti pubblici tale
possibilità anche
in mancanza di
partecipazione azionaria (art. 2459 c.c.).
h) Gli enti
pubblici sono soggetti a particolari rapporti o relazioni (con lo Stato, la
regione, il
comune, a
seconda dei casi), la cui intensità (strumentalità, dipendenza, ecc…) varia in
ragione dell’autonomia
dell’ente.
Dai concetti
di autotutela, autarchia e autonomia devono essere distinte le nozioni di
autodichia e
di autogoverno.
L’autodichia
consiste nella possibilità, spettante ad alcuni organi costituzionali in
ragione
della loro
peculiare indipendenza, di sottrarsi alla giurisdizione degli organi
giurisdizionali
comuni,
esercitando la funzione giustiziale relativamente alle controversie con i
propri
dipendenti.
L’autodichia è
riconosciuta alla Camera, al Senato e alla Corte costituzionale.
Il termine
autogoverno indica la situazione che ricorre nell’ipotesi in cui gli organi
dello Stato
siano
designati dalla collettività di riferimento, anziché essere nominati o cooptati
da parte di
autorità
centrali.
Il
problema della classificazione degli enti pubblici.
Gli enti
possono essere suddivisi in gruppi in considerazione della finalità perseguita,
e si
distinguono in
dottrina enti con compiti di disciplina di settori di attività, enti con
compiti di
promozione,
enti con compiti di produzione di beni e di servizi in forma imprenditoriale,
enti
con compiti di
erogazione di servizi pubblici.
In base al
tipo di poteri attribuiti, si differenziano gli enti che posseggono potestà
normativa
dagli enti che
fruiscono di poteri amministrativi e da quelli che fanno uso della sola
capacità
di diritto
privato.
In ordine alle
modalità con le quali viene organizzata la presenza di persone negli organi
dell’ente si
annoverano:
a) Enti a
struttura istituzionale, nei quali la nomina degli amministratori è determinata
da soggetti
estranei all’ente: si tratta di enti (ad esempio l’INPS) che presuppongono la
destinazione
di un patrimonio alla soddisfazione di un interesse; la prevalenza
dell’elemento
patrimoniale spiega l’ampia gamma di controlli cui questi enti sono
tradizionalmente
sottoposti.
b) Enti
associativi, nei quali i soggetti facenti parte del corpo sociale sottostante
determinano
direttamente o a mezzo di rappresentanti eletti o delegati le decisioni
fondamentali
dell’ente. In essi si verifica quindi il fenomeno della
autoamministrazione.
Questi enti possono essere caratterizzati dalla presenta di
un’assemblea
avente soprattutto compiti deliberanti. (ad esempio CONI, ordini e
collegi
professionali, accademie di natura pubblica).
In alcuni
enti, poi, detti a struttura rappresentativa, i soggetti interessati
determinano la
nomina della
maggioranza degli amministratori non direttamente, ma attraverso le proprie
organizzazioni.
La
Costituzione contempla all’art. 5 gli enti autonomi (autonomie locali), e ai
fini della
sottoposizione
al controllo della Corte dei Conti, all’art. 100 Cost, quella degli enti a cui
lo
Stato
contribuisce in via ordinaria.
Agli enti
autonomi la Costituzione riconosce una particolare posizione di autonomia in
particolare a
comuni, province, città metropolitane e regioni. Tali enti sono formazioni
sociali
entificate cui
è attribuita autonomia di indirizzo, potendo essi esprimere un indirizzo
politico
(nel caso
della regione) o politico-amministrativo anche confliggente con quello statale.
Il principio
dell’autonomia nei limiti fissati dall’ordinamento è alla base della disciplina
13
costituzionale
delle università, delle istituzioni di alta cultura e delle accademie, cioè
soggetti che
possono “darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello
Stato” (art. 33
Cost.).
La legge ha di
recente introdotto la categoria delle autonomie funzionali (art.1 D.Lgs
112/1998) o
enti locali funzionali, per indicare quegli enti – università, camere di
commercio,
industria,
artigianato e agricoltura, istituzioni scolastiche – ai quali possono essere
conferiti
funzioni e
compiti statali.
L’art. 1 comma
4 lett. d, L.59/1997, esclude il conferimento a regioni, province e comuni dei
compiti
esercitati localmente in regime di autonomia funzionale non solo dalle camere
di
commercio, ma
anche dalle università degli studi.
Gli enti
pubblici economici sono disciplinati nel codice civile (art. 2201 c.c., che si
riferisce
agli enti
pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un’attività commerciale,
art.
2221 c.c., che
esclude dal fallimento gli enti pubblici) ed in altre norme di legge (ad
esempio
art.409 n.4
c.p.c. e art. 37 L.300/1970).
La
classificazione contenuta nella L.70/1975 è importante, poiché per gli enti
statali non
economici
(c.d. parastatali) pone una regolamentazione omogenea attinente al rapporto di
impiego, ai
controlli, alla gestione contabile, alla nomina degli amministratori.
Gli enti a
struttura associativa sono presi in considerazione dalla legge al fine di sottrarli
all’estinzione
pura e semplice, in ragione del fatto che la formazione sociale cui essi sono
esponenti non
può cessare di esistere.
La
Costituzione riconosce come dotati di autonomia gli enti territoriali: comuni,
province,
città
metropolitane, regioni e Stato.
Il territorio
consente di individuare gli enti stessi nonché le persone che vi appartengono
per il
solo fatto di
esservi stanziate, ossia, proprio e soltanto per questo collegamento con il
territorio
(residenza).
L’ente
territoriale è politicamente rappresentativo del gruppo stanziato sul
territorio e opera
nell’interesse
di tutto il gruppo, e ovviamente le sue funzioni sono individuabili in ragione
del
livello
territoriale degli interessi stessi.
Soltanto gli
enti territoriali possono essere titolari di beni demaniali, posti al servizio
di tutta la
collettività.
Gli enti
pubblici non territoriali, pur esponenziali di gruppi sociali, sono accomunati
in
ragione del
perseguimento di interessi settoriali, tanto è vero che vengono detti
monofunzionali.
Il carattere
atipico degli enti pubblici ha indotto ha introdurre regimi di diritto
speciale, come
la normativa
inerente l’istituzione e la regolamentazione di una serie di enti pubblici
detti
“agenzie”, (ad
esempio l’agenzia per i servizi sanitari regionali istituita dal D.Lgs 266/1993
e
avente compito
di supporto alle attività regionali, l’agenzia per la rappresentanza negoziale
delle
pubbliche amministrazioni avente il compito di rappresentare l’amministrazione
pubblica in
sede di contrattazione collettiva nazionale; l’agenzia autonoma per la gestione
dell’albo dei
segretari comunali e provinciali istituita dall’art.17 c.76 L.127/1997 avente
personalità di
diritto pubblico e sottoposta alla vigilanza del Ministero dell’Interno;
l’agenzia
spaziale
italiana, riordinata con D.Lgs 128/2003 dotato di personalità giuridica di
diritto
pubblico e
autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale e contabile; l’agenzia per le
erogazioni in
agricoltura).
Il recente
decreto di riforma dei ministeri (D.Lgs 300/1999) ha previsto l’istituzione di
strutture
sottoposte ad indirizzo e vigilanza ministeriale e svolgenti attività a
carattere
tecnico-operativo
di interesse nazionale. Tale decreto inoltre ha soppresso l’agenzia nazionale
per la
protezione dell’ambiente (ANPA) trasferendo le sue funzioni alla nuova Agenzia
per la
protezione
dell’ambiente e per i servizi tecnici.
Relazioni
e rapporti intersoggettivi e forme associative.
14
E’ difficile
individuare le relazioni intercorrenti tra i vari enti e la posizione assunta
dagli uni
nei confronti
degli altri. Vi sono però alcune relazioni intersoggettive fondamentali che
corrono tra
enti territoriali e altri enti.
1) La
situazione di strumentalità strutturale e organizzativa di un ente, stabilita
dalla
legge, nei
confronti di un altro ente, nella quale il primo viene a rivestire una
posizione
simile a
quella di un organo. Questa situazione implica che l’ente “principale”
disponga di
una serie di poteri di ingerenza, in particolare di direttiva, di indirizzo, di
vigilanza, di
approvazione degli atti fondamentali e di verifica nei confronti dell’ente
subordinato.
Un esempio di ente strumentale è costituito dalle aziende speciali che
sono enti
strumentali dei comuni ai sensi dell’art.114 del T.U. sugli enti locali, e gli
enti
dipendenti
dalle regioni.
2) Gli enti
che svolgono un’attività che si presenta come rilevante per un altro ente
pubblico
territoriale, in particolare per lo Stato, non si trovano generalmente in una
posizione di
strumentalità strutturale e organizzativa marcata.
Il maggior
grado di autonomia è spesso determinato dalla loro preesistenza rispetto al
riconoscimento
come enti pubblici, e la dipendenza e la strumentalità hanno natura
funzionale pur
comportando l’assoggettamento dell’ente ad una serie di controlli e
condizionamenti
della loro attività. Esempi di tali enti si ritrovano nelle Camere di
Commercio,
nella SIAE e negli enti “parastatali”.
3) Sono poi
individuabili enti che non si pongono in relazione di strumentalità con lo
Stato o con
altri enti pubblici ed in questa categoria rientrano gli enti esponenziali e le
formazioni
sociali che godono della possibilità di determinarsi autonomamente (ad
esempio gli
ordini e collegi professionali, il Coni, le accademie di scienze ed arti che
siano enti
pubblici, gli enti locali non territoriali, ecc…).
La vigilanza
era tradizionalmente considerata una figura organizzatoria caratterizzata da
poteri di
ingerenza costituiti in particolare dal controllo di legittimità di un soggetto
sugli atti
di un altro,
distinguendosi in ciò dalla tutela, che attiene ai controlli di merito. Il suo
contenuto si
estrinseca nell’adozione di una serie di atti, quali l’approvazione dei bilanci
e
delle delibere
particolarmente importanti, nella nomina di commissari straordinari, nello
scioglimento
degli organi dell’ente, nella prefissione di indirizzi.
La direzione è
caratterizzata da una situazione di sovraordinazione tra enti che implica il
rispetto, da
parte dell’ente sovraordinato, di un ambito di autonomia dell’ente subordinato.
In
particolare,
la direzione si estrinseca in una serie di atti, le direttive, che determinano
l’indirizzo
dell’ente, lasciando allo stesso la possibilità di scegliere le modalità attraverso
le
quali
conseguire gli obiettivi prefissati.
Dalle
relazioni stabili occorre tenere distinti i rapporti che possono instaurarsi di
volta in volta
tra gli enti,
si tratta dell’avvalimento e della sostituzione.
L’avvalimento
era previsto dall’art.118 ultimo comma Cost., ma è stato cancellato dalla legge
Cost. 3/2001,
tuttavia esso è ancora presente perché previsto da una legge ordinaria (art.3
c.1
lett.f Legge
59/97), e consiste nell’utilizzo da parte di un ente degli uffici di un altro
ente. Tali
uffici
svolgono attività di tipo ausiliario, ad esempi preparatoria o esecutiva, ma
non
costituisce
deroga di competenze trattandosi di una vicenda interna di tecnica
organizzativa.
Con il termine
sostituzione si indica in generale l’istituto mediante il quale un soggetto
(sostituto) è
legittimato a far valere un diritto, un obbligo o un’attribuzione che rientrano
nella
sfera di
competenza di un altro soggetto (sostituito) operando in nome proprio e sotto
la
propria
responsabilità. Le modificazioni giuridiche che subiscono diritti, obblighi e
attribuzioni
incidono direttamente nella sfera del sostituito, in capo al quale si producono
gli
effetti o le
conseguenze dell’attività posta in essere dal sostituto.
L’ordinamento
disciplina il potere sostitutivo tra enti nei casi in cui un soggetto non ponga
in
essere un atto
obbligatorio per legge o non eserciti le funzioni amministrative ad esso
conferite, e
la giurisprudenza sottolinea che il legittimo esercizio del potere di
sostituzione
15
richiede la
previa diffida. Il potere sostitutivo in caso di inerzia può essere esercitato
direttamente
da un organo dell’ente sostituto, ovvero da un commissario nominato dall’ente
sostituto.
In ordine ai
poteri sostitutivi dello Stato sulla regione, la Corte costituzionale ha
affermato che
debba essere
rispettato il principio della leale cooperazione, il quale impone allo Stato di
intervenire
soltanto dopo avere adottato le misure (informazioni attive e passive,
sollecitazioni,
ecc…) idonee a qualificare l’intervento del sostituto come necessario a causa
dell’inerzia
della regione.
L’art. 5 D.Lgs
112/1998 disciplina i poteri sostitutivi dello Stato in caso di accertata
inattività
delle regioni
e degli enti locali che comporti inadempimento agli obblighi comunitari o
pericolo di
grave pregiudizio agli interessi nazionali.
Ai sensi
dell’art.120 c.2 Cost. infine, il Governo “può sostituirsi agli organi delle
regioni, delle città
metropolitane,
delle province e dei comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati
internazionali
o della normativa comunitaria, oppure di pericolo grave per l’incolumità e la
sicurezza
pubblica,
ovvero quando lo richiedano la tutela dell’unità giuridica o dell’unità
economica e in
particolare la
tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali,
prescindendo
dai confini territoriali dei governi locali”, il comma 3 specifica che “La
legge definisce le
procedure atte
a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del
principio di
sussidiarietà
e del principio di leale collaborazione”.
La delega di
funzioni amministrative è figura che ricorre nei rapporti tra Stato e regioni e
tra
regioni e enti
locali. In particolare, le regioni, secondo quanto disposto dall’art. 118 Cost
(vecchia formulazione)
esercitano in via normale le proprie funzioni amministrative
delegandole
alle province, ai comuni ed agli altri enti locali. Queste deleghe sono operate
con
legge (art.
118 c.2, art. 4 c.5 Legge 59/1997).
La recente
riforma della Legge Costituzionale 3/2001 ha sostituito l’art.118 Cost, ed ha
costituzionalizzato
l’istituto del conferimento di funzioni amministrative ai vari livelli di
governo locale
sulla base dei “principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza”.
Alcune forme
associative, tradizionalmente distinte in federazioni e consorzi, possono
essere
costituite tra
enti. Le federazioni di enti svolgono attività di coordinamento e di indirizzo
dell’attività
degli enti federati, nonché attività di rappresentanza degli stessi (ad esempio
l’ACI, il CONI
e le federazioni nazionali di ordini e collegi).
Alcune
federazioni comprendono anche soggetti privati, ed altre possono costituire
federazioni di
diritto privato (come l’ANCI associazione nazionale dei comuni italiani).
I consorzi
costituiscono una struttura stabile volta alla realizzazione di finalità comuni
a più
soggetti,
spesso realizzano o gestiscono opere o servizi di interessi comuni agli enti
consorziati, i
quali restano comunque di regola titolari delle opere e dei servizi.
I consorzi
pubblici possono essere classificati in entificati e non entificati,
obbligatori e
facoltativi;
esistono poi consorzi formati soltanto da enti pubblici ovvero anche da
privati.
I consorzi
entificati sono enti di tipo associativo.
Nell’ambito
delle forme associative tra enti, debbono altresì essere ricordate le unioni di
comuni (art.32
T.U. enti locali), mentre caratteri simili ai consorzi hanno gli uffici comuni
che
gli enti
locali possono costituire mediante convenzione, e che operano con personale
distaccato
degli enti partecipanti ai quali viene affidato l’esercizio di funzioni
pubbliche in
luogo degli
enti partecipanti all’accordo.
La
disciplina comunitaria: in particolare, gli organismi di diritto pubblico.
Il termine
“amministrazione comunitaria” può essere impiegato per indicare l’insieme degli
organismi e
delle istituzioni dell’Unione europea cui è affidato il compito di svolgere
attività
sostanzialmente
amministrativa e di emanare atti amministrativi.
L’ordinamento
comunitario riserva all’amministrazione degli Stati membri una peculiare
disciplina in
vista, essenzialmente, della tutela della concorrenza e dei mercati.
16
L’amministrazione
pubblica condiziona il gioco della concorrenza sotto una duplice
prospettiva:
in quanto soggetto che, a mezzo di proprie imprese, presta servizi e produce
beni
in un regime
particolare; e in quanto operatore che detiene una quota di domanda di beni e
servizi.
La direttiva
CEE 80/273 della Commissione, modificata dalla direttiva 85/413, definisce le
“imprese
pubbliche” come le imprese nei confronti delle quali i pubblici poteri possono
esercitare,
direttamente o indirettamente, un’influenza dominante per ragioni di proprietà,
di
partecipazione
finanziaria o della normativa che le disciplina.
L’amministrazione,
al fine di soddisfare esigenze collettive, non avendo mezzi e
organizzazioni
sufficienti deve sovente ricercare contraenti sul mercato per affidare loro la
realizzazione
di opere o per richiedere prestazioni e beni di valore economico complessivo
rilevantissimo.
Altra nozione
di rilievo introdotta dal diritto comunitario è quella di organismo di diritto
pubblico,
ricompresa nella disciplina in materia di appalti tra le amministrazioni
aggiudicatrici,
ed assoggettandola alla specifica disciplina ispirata ai principi di
concorrenza.
Si tratta di
organismi:
a) istituiti
per soddisfare specificamente bisogni di interesse generale aventi carattere
non
industriale o
commerciale;
b) aventi
personalità giuridica;
c) la cui attività
è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti locali o da altri
organismi di
diritto pubblico, oppure la cui gestione è soggetta al controllo di questi
ultimi, oppure
il cui organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza è costituito
per più della
metà da membri designati dallo Stato, dagli enti locali o da altri organismi
di diritto
pubblico.
Le tre
condizioni hanno carattere cumulativo.
Le
figure di incerta qualificazione: in particolare, le società per azioni a
partecipazione
pubblica.
Le società a
partecipazione pubblica sono soggette ad una disciplina particolare: l’art.
2449 c.c.
prevede che,
ove lo Stato (o altro ente pubblico) abbia partecipazioni azionarie, l’atto
costitutivo
possa ad esso conferire la facoltà di nominare amministratori o sindaci, ovvero
componenti del
consiglio di sorveglianza, nonché revocarli.
Questa
eventualità è consentita dall’art.2450 c.c. anche quando l’ente non abbia
partecipazione
azionarie,
allorché così disponga la legge o l’atto costitutivo.
E’ frequente
infatti il caso di società istituite direttamente ed unilateralmente dalla
legge o di
società a
costituzione obbligatoria.
Si possono
individuare almeno tre modelli:
1) le società
a partecipazione pubblica regolate da leggi speciali e chiamate a svolgere
funzioni
pubbliche (ad esempio Patrimonio s.p.a., Infrastrutture s.p.a.) possono essere
accostate alle
società che risultano affidatarie di servizi in house senza necessità di una
previa gara;
2) le società
a partecipazione pubblica direttamente affidatarie di servizi pubblici locali;
di
norma la
scelta del socio privato avviene a mezzo gara;
3) le società
derivanti dal processo di privatizzazione;
Affidamento in
house è il concetto delineato dalla giurisprudenza comunitaria con il quale si
esclude che la
disciplina sugli appalti trovi applicazione nei casi in cui tra amministrazione
e
imprese
sussista un legame tale per cui il soggetto non possa ritenersi “distinto” dal
punto di
vista decisionale.
Il legislatore
italiano, la fine di evitare di “mettere a gara” l’affidamento del servizio
locale, ha
utilizzato lo
stesso schema nel settore dei servizi pubblici.
Il T.U. sugli
enti locali, modificato dall’art.35 della Legge 448/2001 e dalla Legge
326/2003,
17
prevede per i
servizi locali di rilevanza economica tre forme di gestione:
a) società
pubbliche direttamente affidatarie del servizio come le società a capitale
misto
pubblico
privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l’espletamento di
gare con
procedure ad evidenza pubblica;
b) società
pubbliche direttamente affidatarie del servizio come le società a capitale
interamente
pubblico a condizione che l’ente o gli enti pubblici titolari del capitale
sociale
esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri
servizi
e che la
società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o
gli enti
pubblici che
la controllano nella logica della concorrenza e del mercato;
c) affidamento
del servizio a società di capitali individuate attraverso l’espletamento di
gare.
Per la
disciplina relativa alla dismissione delle partecipazioni azionarie nelle
società in cui
sono stati
trasformati gli enti privatizzati, l’art.2 D.L. 332/1994 convertito in legge
474/1994,
modificato
dalla L.350/2004, accanto ai limiti al possesso azionario e al divieto della
cessione
della
partecipazione, consente allo Stato di mantenere poteri speciali (golden share:
opposizione
all’assunzione di partecipazioni che rappresentano almeno la ventesima parte
del
capitale
sociale) esercitabili soltanto in caso di pericolo per “interessi vitali” dello
Stato
medesimo con
riferimento alle società operanti nel settore della difesa, dei trasporti,
delle
telecomunicazioni,
delle fonti di energia e degli altri pubblici servizi, individuate con decreto
del Presidente
del Consiglio dei ministri.
Ricorre ente
pubblico laddove lo statuto delle società per azioni e la disciplina delle
dismissioni
implichino la impossibilità di uno scioglimento: infatti l’esistenza e la
destinazione
funzionale
della società sono predeterminate con atto normativo e rese indisponibili alla
volontà dei
propri organi deliberativi.
Le società a
partecipazione pubblica maggioritaria sono assoggettate ad una disciplina di
diritto
speciale. Le società per azioni a partecipazione pubblica locale sono soggetti
privati nei
limiti in cui
possano disporre della propria esistenza e del proprio oggetto.
I
concessionari di opere e gli affidatari di servizi pubblici sono categorie di
soggetti privati che
presentano
carattere pubblicistico, i quali, collocati in sul mercato in regime di libera
concorrenza,
sono assoggettati a settori c.d. esclusi allorché agiscano “in virtù di diritti
speciali
o esclusivi”.
Sono diritti
speciali o esclusivi i diritti costituiti per legge, per regolamento o in virtù
di una
concessione o
di altro provvedimento amministrativo avente l’effetto di riservare ad uno o
più
soggetti
l’esercizio di attività.
L’art. 2461
c.c. si occupa delle società di interesse nazionale estendendo ad esse la
normativa
di cui agli
artt. 2458 e 2459 c.c. “compatibilmente con le disposizioni delle leggi
speciali che
stabiliscono
per tali società una particolare disciplina circa la gestione sociale, la
trasferibilità
delle azioni,
il diritto di voto e la nomina degli amministratori e dei dirigenti. Tra queste
società si
ricorda la RAI – tv, concessionaria del servizio pubblico.
Vicende
degli enti pubblici.
La
costituzione degli enti pubblici può avvenire per legge o per atto
amministrativo sulla
base di una
legge, anche se in molti casi la legge si è limitata a riconoscere come enti
pubblici
organizzazioni
nate per iniziativa privata.
Il legislatore
non è libero di rendere pubblica qualsiasi persona giuridica privata, infatti
esistono
limiti costituzionali che tutelano le formazioni sociali, la libertà di
associazione e altre
attività
private.
In ordine
all’estinzione degli enti pubblici, essa può aprire una vicenda di tipo
successorio (a
titolo
universale o particolare), ma l’estinzione può essere prodotta dalla legge o da
un atto
amministrativo
basato sulla legge.
Quanto alle
modificazioni degli enti pubblici, si possono ricordare il mutamento degli
scopi,
18
le modifiche
del territorio degli enti territoriali, le modificazioni delle attribuzioni, la
trasformazione
da ente non economico a ente pubblico economico e le variazioni della
consistenza
patrimoniale.
Gli enti pubblici
possono inoltre essere trasformati in persone giuridiche di diritto privato.
Anche il
riordino degli enti pubblici può comportare l’estinzione degli stessi o la loro
trasformazione
in persone giuridiche private.
Recentemente,
gli artt. 11 e 14 della Legge 59/1997 hanno conferito al governo la delega a
emanare
decreti legislativi diretti a “riordinare gli enti pubblici nazionali operanti
in settori
diversi dalla
assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le società per
azioni
controllate
dallo Stato”, individuando quale criteri e principi direttivi “la fusione o
soppressione
di enti con finalità omologhe o complementari, la trasformazione di enti per i
quali
l’autonomia non sia necessaria o funzionalmente utile in ufficio dello Stato o
di altra
amministrazione
pubblica ovvero in struttura di università, con il consenso della medesima,
ovvero la
liquidazione degli enti inutili”.
La
privatizzazione degli enti pubblici.
La scelta di
privatizzare gli enti pubblici è sostenuta da molte ragioni. Quando tale
vicenda
comporta la
trasformazione dell’ente in società per azioni, questa è in grado di reperire
capitale di
rischio sul mercato ed ha una snellezza d’azione maggiore.
La
privatizzazione è stata introdotta anche ai fini della riduzione
dell’indebitamento
finanziario
(art.1 c.6 Legge 474/1994).
Più in
generale la privatizzazione formale oltre che sostanziale comporta che il
potere
pubblico
rinunci ad essere imprenditore e quindi incide sul modello di intervento
pubblico
nell’economia.
In realtà
spesso il legislatore affida la gestione di interessi pubblici alle strutture
privatizzate,
ossia realizza
una privatizzazione meramente formale, rimanendo il capitale nella totalità o
nella
maggioranza in mano pubblica.
Le tappe
fondamentali della privatizzazione sono le seguenti:
1) L’ente
pubblico economico viene trasformato in società per azioni (privatizzazione
c.d.
“formale”,
ovvero, “fase fredda” della privatizzazione) con capitale interamente
posseduto
dallo Stato.
2) Si procede
poi alla dismissione della quota pubblica (privatizzazione c.d. “sostanziale”,
o “fase calda”
della privatizzazione). Quest’ultima tappa è disciplinata dal
D.L.332/1994
convertito in Legge 474/1994 modificato dalla L.350/2003, che fa
riferimento a
procedure trasparenti e non discriminatorie.
La
privatizzazione interessa soggetti che operano in tre settori principali:
- nella gestione
di partecipazioni azionarie (Iri, Eni);
- nei servizi di
pubblica utilità (Enel, telecomunicazioni, gas, ecc…);
- nel settore
creditizio (istituti di credito di diritto pubblico);
L’ordinamento
italiano conosce anche altre forme di privatizzazione, caratterizzate dal fatto
che gli enti
vengono trasformati in soggetti privati non aventi scopo di lucro, come per la
trasformazione
obbligatoria degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di
diritto
privato
disposta dal D.Lgs 367/1996.
Il D.Lgs
509/1994, inoltre, prevede la trasformazione in persone giuridiche private di
enti
gestori di
forme obbligatorie di previdenza e assistenza.
Con il D.Lgs
419/1999 modificato dalla L.284/2002, sono state emanate norme in materia di
privatizzazione,
fusione, trasformazione e soppressione di enti pubblici nazionali, ridefinendo
anche i
compiti della SIAE.
I
principi in tema di organizzazione degli enti pubblici.
Per realizzare
i propri fini, l’amministrazione ha bisogno di un insieme di strutture e di
mezzi
19
personali e
reali che è il risultato di una certa attività organizzativa la quale si deve
svolgere
nell’osservanza
della Costituzione.
L’art. 97
Cost., che si riferisce letteralmente all’organizzazione, può essere letto come
norma di
ripartizione
della funzione di indirizzo politico tra governo e parlamento poiché l’attività
di
organizzazione
è espressione di quella di indirizzo e si desume la sussistenza di una riserva
di
organizzazione
in capo al Governo, che può modellare le proprie strutture in ragione delle
esigenze
mutevoli che deve affrontare.
Un
riconoscimento espresso di tale riserva di organizzazione è operato dall’art.
17 c.1 lett. d
Legge
400/1988, che prevede la figura dei regolamenti governativi disciplinanti
l’organizzazione
ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni
di legge; altro
ancora è l’art.14 bis della stessa legge, il quale stabilisce che
l’organizzazione e
la disciplina
degli uffici dei ministeri sono determinate con regolamento governativo su
proposta del
ministro competente, d’intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e
con il
ministro del
tesoro.
L’art. 97 si
riferisce all’amministrazione statale, l’art. 117 c.6 Cost. prevede che comuni,
province e
città metropolitane abbiano “potestà regolamentare in ordine alla disciplina
dell’organizzazione
e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite”, ed in questo caso la
riserva di
organizzazione è disposta proprio dalla Costituzione.
Debbono poi
essere ricordati gli atti di organizzazione non aventi carattere normativo
quali
gli atti di
istituzione di enti, di organi o di uffici, l’assegnazione agli organi dei
titolari, gli
accordi tra
più amministrazioni che disciplinano attività di interesse comune, o
costitutivi di
consorzi.
Il potere di
organizzazione è oggi espressamente disciplinano dagli artt.2 e 5 del D.Lgs
165/2001.
La prima norma
afferma che le amministrazioni pubbliche definiscono “secondo i principi
generali
fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti
organizzativi
secondo i
rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici” e
“individuano
gli uffici di maggior rilevanza”.
La seconda
norma stabilisce che le pubbliche amministrazioni assumono ogni determinazione
organizzativa
“con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro”: alle determinazioni
operative
gestionali occorre garantire “adeguati margini” e, cioè, uno spazio di
discrezionalità
organizzativa.
L’organo.
La personalità
giuridica delle organizzazioni è riferita alle situazioni giuridiche e ai
rapporti
giuridici. Per
poter agire le organizzazioni potevano ricorrere a due istituti:
a) la
rappresentanza, alla stessa stregua di quella necessaria disposta per le
persone
fisiche
incapaci di agire;
b) utilizzare
la figura dell’organo;
Attraverso
l’organo la persona giuridica agisce e l’azione svolta dall’organo si considera
posta
in essere
dall’ente. L’organo non è separato dall’ente, quindi, a differenza di quanto
accade
nella
rappresentanza, la sua azione non è svolta in nome e per conto di altri, e
corrisponde
all’attività
propria dell’ente.
La capacità
giuridica spetta comunque all’ente, che è centro di imputazioni di effetti e
fattispecie.
L’organo è
dunque uno strumento di imputazione e, cioè, l’elemento dell’ente che consente
di
riferire
all’ente stesso atti e attività; spesso l’organo permette all’ente di
rapportarsi con altri
soggetti
giuridici o comunque di produrre effetti giuridici.
Più in
particolare l’organo va identificato nella persona fisica o nel collegio in
quanto investito
della
competenza attribuita dall’ordinamento (ad esempio, il contratto stipulato dal
dirigente
comunale si
considera concluso dal Comune).
20
In assenza del
titolare, l’ordinamento indica colui che è chiamato a svolgere le relative
funzioni. Tra
persona fisica preposta all’organo e ente pubblico corre un rapporto giuridico,
definito
“rapporto di servizio”.
I poteri
vengono attribuiti soltanto all’ente avente la soggettività giuridica, ed esso
si avvale di
più organi,
ognuno di essi, pur senza esserne titolare, esercita una quota di quei poteri,
detta
competenza.
La competenza
è ripartita secondo svariati criteri: per materia, per valore, per grado o per
territorio.
La competenza
va tenuta distinta dall’attribuzione, che indica la sfera di poteri che
l’ordinamento
generale conferisce ad ogni ente pubblico.
L’imputazione
di fattispecie in capo agli enti da parte di soggetti estranei alla loro
organizzazione.
Tra le
attività pubbliche che vengono esercitate da soggetti privati si pensi alle
funzioni
certificative
spettanti al notaio, alle possibilità che concessionari emanino atti
amministrativi
o eroghino
servizi pubblici, alla potestà spettante ai cittadini di procedere all’arresto
in
flagranza di
reato, al potere degli interessati di produrre dichiarazioni sostitutive di
certificazioni,
alla possibilità di affidare ai terzi la riscossione dei tributi.
Il privato può
agire direttamente in base alla legge, o in forza di un atto della pubblica
amministrazione.
Egli riceve spesso un compenso da parte dell’ente pubblico oppure da utenti
che fruiscono
della sua attività. L’attività si configura nei confronti dei terzi come
pubblicistica,
alla stessa stregua di quella che avrebbe posto in essere l’ente pubblico
sostituito.
Classificazione
degli organi.
Sono esterni
gli organi competenti ad emanare provvedimenti o atti aventi rilevanza esterna
(i
dirigenti, ad
esempio, adottano gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno).
Gli
organi
procedimentali (o organi interni) sono quelli competenti ad emanare atti aventi
rilevanza
endoprocedimentale.
Organi
centrali sono quelli che estendono la propria competenza all’intero spettro
dell’attività
dell’ente; gli
organi periferici, viceversa, hanno competenza limitata ad un particolare
ambito
di attività,
di norma individuato secondo un criterio geografico.
Gli organi
ordinari sono previsti nel normale disegno organizzativo dell’ente, mentre gli
organi
straordinari operano invece in sostituzione degli organi ordinari (in genere
detti
“commissari”).
Gli organi
permanenti sono stabili, gli organi temporanei svolgono funzioni per un
limitato
periodo di
tempo (ad esempio le commissioni per i concorsi).
Gli organi
attivi sono competenti a formare ed eseguire la volontà dell’amministrazione;
gli
organi
consultivi rendono pareri; gli organi di controllo sindacano l’attività posta
in essere
dagli organi
attivi.
La distinzione
rispecchia quella tra attività amministrativa attiva (che ha la finalità di
curare
gli interessi
pubblici: c.d. amministrazione attiva), attività consultiva (mediante la quale
vengono
espressi pareri) e attività di controllo (la cui finalità è quella di
verificare l’attività
amministrativa
attiva alla luce di un parametro prefissato).
Gli organi
rappresentativi sono quelli i cui componenti, a differenza degli organi non
rappresentativi,
vengono designati o eletti dalla collettività che costituisce il sostrato
dell’ente.
Tipico esempio
di organo rappresentativo è il sindaco, mentre organo non rappresentativo è,
ad esempio, il
prefetto.
Vi sono poi
organi con legale rappresentanza e consistono in particolari tipi di organi
esterni,
cioè che
esprimono la volontà dell’ente nei rapporti contrattuali con i terzi e che,
avendo la
capacità
processuale, conferisce la procura alle liti per agire o resistere in giudizio.
21
Per espressa
volontà di legge, alcuni organi sono dotati di personalità giuridica (e sono
detti
organi con
personalità giuridica o organi-enti), profilandosi come titolari di poteri e
come
strumenti di
imputazione di fattispecie ad altro ente (in quanto organi di quest’ultimo), un
esempio è
l’ISTAT, alla dipendenza della Presidenza del Consiglio dei ministri con
compiti
relativi alle
indagini statistiche interessanti le amministrazioni statali.
Sono organi
monocratici quelli il cui titolare è una sola persona fisica. Negli organi
collegiali
si ha la
contitolarità di più persone fisiche considerate nel loro insieme.
Le ragioni per
cui si procede all’istituzione dell’organo collegiale sono quella di riunire in
un
unico corpo i
portatori di interessi differenti e/o far confluire nel collegio più capacità
professionali
e tecniche.
L’esercizio
delle competenze dell’organo collegiale avviene mediante deliberazione, la cui
adozione segue
un procedimento che, solitamente, consta delle seguenti fasi:
- convocazione
del collegio, cioè l’invito contenente l’ordine del giorno, a riunirsi in un
certo
luogo in una
certa data;
- presentazione
di proposte sui punti all’ordine del giorno;
- discussione;
- votazione.
Occorre
distinguere tra quorum strutturale e quorum funzionale. Il primo indica il
numero dei
membri che
devono essere presenti affinché il collegio sia legittimamente costituito (nei
collegi
perfetti si impone la presenza di tutti i componenti); il quorum funzionale
indica il
numero di
membri presenti che debbono esprimersi favorevolmente sulla proposta affinché
questa si
trasformi in deliberazione.
Nei c.d.
collegi perfetti non è ammessa l’astensione; negli altri casi l’astenuto è
considerato
come assente o
come votante, in quest’ultimo caso, il voto di astensione non riduce il computo
dei votanti in
ragione del quale deve essere calcolato il quorum funzionale e, dunque,
equivale
a voto
negativo.
La
deliberazione si perfeziona con la proclamazione fatta dal Presidente: le
sedute vengono
documentate
attraverso processi verbali redatti dal segretario e servono ad esternare la
deliberazione
adottata.
Relazioni
interorganiche. I modelli teorici: la gerarchia, la direzione ed il
coordinamento.
Tra gli organi
di una persona giuridica pubblica possono istaurarsi relazioni disciplinate dal
diritto.
La gerarchia
esprime la relazione di sovraordinazione-subordinazione tra organi diversi.
L’omogeneità
delle competenze giustifica i poteri spettanti al superiore gerarchico e il
dovere
di obbedienza
di quello inferiore.
Più in
particolare, i poteri caratteristici della relazione gerarchica sono:
a) il potere
di ordine (che consente di vincolare l’organo subordinato ad un certo
comportamento
nello svolgimento della propria attività) di direttiva (mediante la quale
si indicano
fini e obbiettivi da raggiungere, lasciando un margine di scelta in ordine alle
modalità con
cui conseguirli) e di sorveglianza sull’attività degli organi subordinati, i
quali possono
essere sottoposti a ispezioni e inchieste;
b) potere di
decidere i ricorsi gerarchici proposti avverso gli atti dell’organo
subordinato;
c) potere di
annullare d’ufficio e di revocare gli atti emanati dall’organo subordinato;
d) potere di
risolvere i conflitti che insorgano tra organi subordinati;
e) poteri in
capo all’organo superiore di avocazione (per singoli affari, per motivi di
interesse
pubblico, indipendentemente dall’inadempimento dell’organo inferiore) e
sostituzione
(a seguito di inerzia dell’organo inferiore).
Il potere di
delega spettante al superiore sussiste soltanto nei casi previsti dalla legge.
Il potere di
emanare ordini relativamente alle funzioni ed alle mansioni dell’inferiore
22
gerarchico
esclude la possibilità di scelta di quest’ultimo, facendo sorgere il dovere di
eseguirlo,
salvo che l’ordine stesso non contrasti con la legge penale. Se il dipendente
ritenga
l’ordine
palesemente illegittimo, deve farne rimostranza al superiore, dichiarandone le
ragioni, ma è
poi obbligato ad eseguirlo se l’ordine viene rinnovato per iscritto (sempreché
non si tratta
di ordine criminoso artt. 16 e segg. T.U. 3/1957).
Altro tipo di
relazione interorganica è la direzione, per la quale l’organo sovraordinato ha
il
potere di indicare
gli scopi da perseguire, ma deve lasciare alla struttura
sottoordinata la
facoltà di
scegliere le modalità e i tempi dell’azione volta a conseguire quei risultati.
Nella
direzione,
l’organo sovraordinato ha più in particolare il potere di emanare direttive e
quello
di controllare
l’attività amministrativa in considerazione degli obbiettivi da raggiungere.
Rispetto alla
gerarchia, la direzione comporta la sostituzione del potere di dare ordini con
il
potere di
emanare direttive, ma che non vincolano completamente l’organo inferiore, ed il
controllo non
riguarda gli atti come nella gerarchia, ma si svolge in via successiva e
investe
l’autorità.
In dottrina si
individua una ulteriore relazione interorganica, il coordinamento, riferendolo
a
organi in
situazione di equiordinazione preposti ad attività che, pur dovendo restare
distinte,
sono destinate
ad essere ordinate secondo un disegno unitario. Contenuto di tale relazione
sarebbe il
potere, spettante ad un “coordinatore”, di impartire disposizioni idonee a tale
scopo
e di vigilare
sulla loro attuazione ed osservanza.
Il
coordinamento è definito dalla legge (es. art. 16, 17 e 25 D.Lgs 165/2001). I
compiti di
coordinamento
possono essere riconosciuti ad un organo ad hoc oppure ad uno degli organi
interessati al
coordinamento (come gli organi collegiali). La possibilità che un “segretario
generale, capo
dipartimento o altro dirigente comunque denominato” svolga funzioni di
coordinamento
di uffici dirigenziali di livello generale è infine prevista dall’art. 16 D.Lgs
165/2001.
L’esigenza di
coordinamento tra l’azione di più soggetti pubblici è soprattutto soddisfatta
attraverso
l’utilizzo della conferenza di servizi.
Il
controllo.
Il controllo è
una importante relazione interorganica, che consiste nell’attività di verifica,
esame e
revisione dell’operato altrui. Nel diritto amministrativo il controllo
costituisce
un’autonoma
funzione svolta da organi peculiari.
Il controllo
consiste in un esame, da parte di un apposito organo, di atti e attività imputabili
ad un altro
organo controllato. Il controllo è svolto in ogni caso nell’ambito delle
relazioni
gerarchiche
dove l’organo gerarchicamente superiore controlla l’attività dell’organo
subordinato.
Il controllo,
che è sempre doveroso, deve essere svolto nelle forme previste dalla legge, e
si
conclude con
la formulazione di un giudizio, positivo o negativo, sulla base del quale viene
adottata una
misura.
Il controllo
si divide in interno ed esterno a seconda che esso sia esercitato da organi
dell’ente
o da organi di
enti diversi, un esempio di controllo interno è costituito dal controllo
ispettivo.
Il controllo
sugli organi degli enti territoriali è previsto, per quanto riguarda le
regioni,
dall’art.126
Cost. e dagli artt.141 e segg. T.U. sugli enti locali in ordine agli enti
territoriali
diversi dalla
regione.
Il controllo
può essere condotto alla luce di criteri di volta in volta differenti -
conformità alle
norme
(controllo di legittimità, denominato vigilanza), opportunità (denominato
tutela),
efficienza,
efficacia, ecc… - ed avere oggetti diversi tra loro: organi, atti normativi,
atti
amministrativi
di organi individuali e collegiali, contratti di diritto privato, attività.
Le misure che
possono essere adottate a seguito del giudizio sono di vario tipo: repressive
(annullamento
dell’atto), impeditive (le quali non eliminano l’atto ma ostano a che l’atto
produca
efficacia, come rifiuto di approvazione o visti), sostitutive (controllo
sostitutivo).
23
1) Nel
controllo sugli organi la misura è la sostituzione all’organo ordinario nel
compimento di
alcuni atti, in altri casi la misura è lo scioglimento dell’organo. Ancora
diversa è la
misura che consiste nell’applicazione di sanzioni ai componenti l’organo.
2) Nell’ambito
dei controlli sugli atti si distingue tra controlli preventivi (rispetto alla
produzione
degli effetti degli atti) e successivi (i quali si svolgono quando l’atto ha
già
prodotto i
suoi effetti).
In una via di
mezzo tra controlli successivi e preventivi si collocano i controlli mediante
riesame i
quali procrastinano l’efficacia dell’atto all’esito di una nuova deliberazione
dell’autorità
decidente.
In
particolare, il controllo di ragioneria nell’amministrazione statale ed il
controllo
della
Corte dei Conti.
Un particolare
tipo di controllo (contabile e di legittimità) è il controllo di ragioneria
esercitato
dagli uffici centrali di bilancio a livello centrale e dalle ragionerie
provinciali a
livello di
organi decentrati delle amministrazioni statali, i quali provvedono alla
registrazione
degli impegni
di spesa risultanti dai provvedimenti assunti dalle amministrazioni statali e
possono
inviare osservazioni sulla legalità della spesa senza che ciò abbia effetti
impeditivi
sull’efficacia
degli atti.
Oggi gli
uffici di ragioneria svolgono il controllo interno di regolarità amministrativa
e
contabile.
Controllo
successivo esterno e costituzionalmente garantito è quello esercitato dalla
Corte dei
Conti “organo
al servizio dello Stato-comunità” attraverso il meccanismo della registrazione
e
dell’apposizione
del visto.
La Corte dei
conti svolge anche altre importanti funzioni di controllo potendo “richiedere
alle
amministrazioni
pubbliche ed agli organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia e può
effettuare e
disporre ispezioni e accertamenti diretti”.
Nel quadro dei
controlli spettanti alla Corte dei conti si contemplano:
a) un
controllo preventivo sugli atti;
b) un
controllo preventivo sugli atti che il Presidente del Consiglio dei ministri
richieda
di sottoporre
temporaneamente a controllo o che la Corte dei conti deliberi di
assoggettare
per un periodo determinato a controllo “in relazione a situazioni di diffusa
e ripetuta
irregolarità rilevate in sede di controllo successivo”;
c) un
controllo successivo sui titoli di spesa relativi al costo del personale, sui
contratti e i
relativi atti
di esecuzione, in materia di sistemi informativi automatizzati, stipulati dalle
amministrazioni
statali e sugli atti di liquidazione dei trattamenti di quiescenza dei
pubblici
dipendenti;
d) un controllo
successivo sugli atti “di notevole rilievo finanziario individuati per
categorie ed
amministrazioni statali” che le sezioni unite stabiliscano di sottoporre a
controllo per
un periodo determinato;
e) un
controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in
via
ordinaria,
esercitato da una speciale sezione della Corte;
f) un
controllo sulla gestione degli enti locali effettuato dalla sezione delle
autonomie:
il controllo,
originariamente limitato agli enti locali con popolazione superiore a
ottomila
abitanti e poi esteso ad altri comuni e province si conclude con un referto al
Parlamento.
La Legge
131/2003, nel dare attuazione all’art.118 Cost., ha individuato due nuove
forme di
controllo:
1) La Corte
dei conti, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, verifica il
rispetto degli
equilibri di bilancio da parte di Comuni, Province, Città
metropolitane
e Regioni, in relazione al patto di stabilità interno ed ai vincoli
derivanti
dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea.
24
2) Le sezioni
regionali di controllo della Corte dei conti verificano il perseguimento
degli
obbiettivi posti dalle leggi statali o regionali di principio e di programma,
secondo la
rispettiva competenza, nonché la sana gestione finanziaria degli enti
locali ed il
funzionamento dei controlli interni e riferiscono sugli esiti delle
verifiche
esclusivamente ai consigli degli enti controllati;
g) un
controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle
amministrazioni
pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di
previdenza
comunitaria.
La Corte,
nell’esercizio di una funzione ritenuta giurisdizionale, pronuncia il giudizio
di
parificazione
sul rendiconto generale dello Stato (consistente nella certificazione di parità
tra
i conti della
Corte medesima e quelli forniti dall’amministrazione del tesoro), accompagnato
da specifica
relazione.
La disciplina
del controllo preventivo risulta dalla combinazione della L.20/1994 e del T.U.
Corte conti.
Ai sensi dell’art.27 L.340/2000 l’atto trasmesso alla Corte conti diviene in
ogni
caso esecutivo
trascorsi sessanta giorni dalla sua ricezione senza che sia intervenuta una
pronuncia
della sezione di controllo. L’esito del procedimento di controllo è comunicato
dalla
sezione nelle
ventiquattro ore successive alla fine dell’adunanza e le deliberazioni sono
pubblicate
entro trenta giorni dalla data dell’adunanza stessa.
Il t.u. della
Corte dei conti contempla anche il meccanismo della registrazione con
riserva, il
quale consente all’atto di venire vistato e registrato. In particolare, a
fronte della
ricusazione
del visto, il Consiglio dei ministri può adottare una deliberazione con la
quale
insiste nella
richiesta di registrazione: la Corte è chiamata a deliberare a sezioni riunite
e, ove
non riconosca
cessata la causa del rifiuto ne ordina la registrazione e vi appone il visto
con
riserva.
La
registrazione con riserva impegna la responsabilità politica dell’esecutivo:
per questa
ragione, ogni
quindici giorni, la Corte dei conti trasmette al Parlamento un elenco con tutti
i
provvedimenti
registrati con riserva.
La
registrazione può essere richiesta anche con riferimento ad una o più parti
dell’atto; l’atto
che il governo
ritenga debba avere corso diventa esecutivo se le sezioni riunite non abbiano
deliberato
entro trenta giorni dalla richiesta.
L’evoluzione
normativa in tema di controlli. I controlli interni.
Il sistema
italiano è stato per lungo tempo caratterizzato dalla prevalenza dei controlli
preventivi di
legittimità sui singoli atti.
Una svolta
normativa è stata operata dal D.Lgs 286/1999 che stabilisce che le pubbliche
amministrazioni,
nell’ambito della propria autonomia, debbano istituire i controlli interni,
articolati in
controllo di regolarità amministrativa e contabile, controllo di gestione,
valutazione e
della dirigenza e valutazione e controllo strategico.
1) Il
controllo di regolarità amministrativa e contabile è volto a garantire la
legittimità, la
regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa e deve rispettare i principi
generali della
revisione aziendale.
2) Il
controllo di gestione costituisce la seconda tipologia di controlli interni e
mira a
“verificare
l’efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa al fine di
ottimizzare,
anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e
risultati”. Il
controllo di gestione è svolto da strutture e soggetti che rispondono ai
dirigenti
posti al vertice dell’unità organizzativa interessata e supporta la funzione
dirigenziale.
Esso si
articola nelle seguenti fasi, espressamente identificate con riferimento a
quello
relativo agli
enti locali: rilevazione degli obiettivi, rilevazione dei dati relativi ai
costi e
dei risultati,
valutazione dei dati in relazione agli obiettivi prefissati.
3) La
valutazione della dirigenza è svolta da strutture e soggetti che rispondono
25
direttamente
ai dirigenti posti al vertice dell’unità organizzativa interessata. Tale
valutazione ha
ad oggetto “le prestazioni dei dirigenti, nonché i comportamenti relativi
allo sviluppo
delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate”
tenendo
particolarmente conto dei risultati dell’attività e della gestione ed è
collegata
alla
responsabilità dirigenziale.
Il c.2
dell’art.5 dispone che la valutazione abbia periodicità annuale, ma può essere
anticipato per
“rischio grave di un risultato negativo”.
Il
procedimento di valutazione deve ispirarsi ai seguenti principi: diretta
conoscenza
dell’attività
del valutato da parte dell’organo proponente o valutatore di prima istanza;
approvazione o
verifica della valutazione da parte dell’organo competente o valutatore
di seconda
istanza; partecipazione al procedimento del valutato.
4) La quarta
tipologia di controllo interno è costituita dalla valutazione e controllo
strategico,
mirante a valutare “l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione
dei piani,
programmi ed altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico, in
termini di
congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti”. Mediante questa
attività di
valutazione si tende a verificare “in funzione dell’esercizio dei poteri di
indirizzo da
parte dei competenti organi, l’effettiva attuazione delle scelte contenute
nelle
direttive ed altri atti di indirizzo politico”.
I controlli
interni si differiscono dai controlli generici per il fatto che i controlli
interni hanno
ad oggetto l’intera
attività e non soltanto i singoli atti.
I
rapporti tra gli organi e l’utilizzo, da parte di un ente, degli organi di un
altro ente.
I rapporti tra
organi diversi possono comportare una modificazione dell’ordine delle
competenze.
Analoga modificazione può essere determinata dalla conferenza di servizi.
Debbono essere
ricordati l’avocazione, la sostituzione e la delegazione.
Nell’avocazione
un organo esercita i compiti, spettanti ad un altro organo in ordine a singoli
affari, per
motivi di interesse pubblico e indipendentemente dall’adempimento dell’organo
istituzionalmente
competente.
La
sostituzione ha invece come presupposto l’inerzia dell’organo sostituito
nell’emanazione
di un atto cui
è tenuto per legge e consiste nell’adozione, previa diffida, da parte di un
organo
sostituto
degli atti di competenza di un altro organo. L’organo sostituto è di norma un
commissario.
La
sostituzione attiene all’attività di controllo sugli atti e non sugli organi i
quali continuano
nella loro
attività tranne per quella relativa all’adozione dell’atto che essi avevano
l’obbligo di
emanare.
La gestione
sostitutiva coattiva è la sostituzione di organi dell’ente, caratterizzata
dallo
scioglimento
dell’organo o degli organi dell’ente e dalla nomina di altri soggetti quali
organi
straordinari
che gestiscano l’ente per un periodo di tempo limitato.
In taluni casi
la sostituzione è legata al controllo, ed in tali casi si parla di controllo
sostitutivo.
La delegazione
è la figura in forza alla quale un organo investito in via primaria della
competenza di
una data materia consente unilateralmente mediante atto formale, ad un altro
organo di
esercitare la stessa competenza . La delegazione richiede una espressa
previsione
legislativa,
essa infatti altera l’ordine legale delle competenze.
La delegazione
fa sorgere un rapporto nell’ambito del quale il delegante mantiene poteri di
direttiva, di
vigilanza, di revisione e di avocazione.
L’organo
delegatario è investito del potere di agire in nome proprio, anche se per conto
e
nell’interesse
del delegante, sicché la responsabilità per gli illeciti eventualmente commessi
rimane in capo
al delegatario stesso.
La delega di
firma consiste nella possibilità per un delegato di sottoscrivere un atto, la
cui
competenza
resta al delegante e sarà dunque a lui imputato.
L’organo di
una persona giuridica può anche essere organo di altra persona giuridica: ad
26
esempio il
sindaco è contestualmente organo del comune ed organo dello Stato perché
riveste
la qualità di
ufficiale di governo, e dunque, realizza una vicenda di imputazione in capo
allo
Stato
dell’attività da esso posta in essere.
Gli
uffici e il rapporto di servizio.
Oltre agli
enti e agli organi esaminati fin ora vi sono gli uffici, cioè nuclei elementari
dell’organizzazione
che possono essere definiti a contrario rispetto agli organi, nel senso che
svolgono
attività non caratterizzata dal meccanismo di imputazione di fattispecie sopra
descritto.
Solo gli
organi hanno competenze in senso proprio, mentre agli uffici, al più, vanno
riferiti
compiti.
Gli uffici
sono costituiti da un insieme di mezzi materiali (locali, risorse,
attrezzature, ecc…) e
personali, e
sono chiamati a svolgere uno specifico compito.
Tra gli uffici
ricordiamo in particolare quello per le relazioni con il pubblico (URP), che ha
l’importante
compito di curare l’informazione dell’utenza e di garantire i diritti di
partecipazione
dei cittadini (art.11 D.Lgs 165/2001), anche mediante l’uso di tecnologie
informatiche
(artt.2 e 8 L.150/2000).
All’interno
dell’ufficio, tra gli altri addetti, si distingue la figura del preposto, il
quale, se in
situazione di
primarietà, è il titolare; l’ufficio, il cui titolare sia temporaneamente
assente o
impedito,
viene affidato al supplente, mentre si ha reggenza nell’ipotesi di mancanza di
titolare: tale
soggetto dirige il lavoro dell’ufficio che si svolge nell’ufficio stesso e ne è
il
responsabile.
Gli addetti e
i titolari che prestano il proprio servizio presso l’ente sono legati alla
persona
giuridica da
un particolare rapporto giuridico (rapporto di servizio) che ha come contenuto
il
dovere di
agire prestando una particolare attività, denominato dovere di ufficio, al
quale si
contrappone
una serie di diritti.
Il dovere di
ufficio ha ad oggetto comportamenti che il dipendente deve tenere sia nei
confronti
della pubblica amministrazione, sia nei confronti dei cittadini (ad esempio il
dovere
di accettare
dichiarazioni sostitutive al posto dei certificati).
I soggetti
legati da rapporto di servizio all’amministrazione sono di norma dipendenti.
Ricorre
in questi casi
il “rapporto di servizio di impiego”: tali soggetti svolgono il proprio lavoro
a
titolo
professionale, in modo esclusivo e permanente. Il rapporto di servizio tuttavia
può
anche essere
coattivo, ovvero non professionale (onorario), o infine, instaurato in via di
fatto.
Il contenuto
del rapporto di servizio varia a seconda che il soggetto sia funzionario
onorario o
pubblico
impiegato.
Il rapporto
organico corre soltanto tra il titolare dell’organo e l’ente e viene in
evidenza ai fini
dell’imputazione
delle fattispecie.
I titolari
degli uffici (e degli organi) possono essere dipendenti (è questo il caso dei
dirigenti),
ovvero
svolgere la propria attività a titolo non professionale. Ma debbono comunque
essere
investiti
della titolarità dell’organo o dell’ufficio con un atto specifico.
Talora il
rapporto organico si costituisce in via di mero fatto e, cioè, in assenza di
investitura
come nel caso
in cui le funzioni siano esercitate “di fatto” senza un atto formale che
instauri il
rapporto di
servizio e queste siano essenziali e indifferibili. Anche il rapporto di
servizio si
instaura in
via di fatto e l’organo di fatto viene definito funzionario di fatto.
Il rapporto di
servizio a titolo professionale è caratterizzato da vicende (aspettative,
congedi,
comandi) e può
anche estinguersi per scadenza del termine.
In passato si
riteneva che i titolari potessero continuare ad esercitare i propri compiti
anche
quando fosse
scaduto il periodo della loro investitura, al fine di assicurare la continuità
dell’esercizio
della funzione amministrativa.
Tale figura,
denominata prorogatio va tenuta distinta da quella della proroga degli organi,
che
consiste in un
provvedimento con il quale si prolunga la durata del rapporto.
27
La legge
444/1994, che si applica agli enti pubblici e agli organi dello Stato con
esclusione di
regioni,
province, comuni, comunità montane e organi di rilevanza costituzionale,
adottata
sulla base della
sentenza della Corte Costituzionale n. 208/1992, ha previsto in linea generale
il divieto di
prorogatio, stabilendo che gli organi possano essere prorogati di 45 giorni
decorrenti
dalla scadenza del termine di durata previsto per ciascuno. Allo scadere di
tale
termine, gli
organi amministrativi decadono e gli atti emanati dagli organi decaduti sono
nulli, come
sono nulli gli atti emanati nel periodo di proroga che non siano di ordinaria
amministrazione
o urgenti o indifferibili. I titolari della competenza alla ricostituzione sono
responsabili
dei danni cagionati a seguito dell’intervenuta decadenza.
La
disciplina attuale del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni
pubbliche.
La c.d.
“privatizzazione del pubblico impiego” è stata operata dal D.Lgs 29/1993 ed è
stata
completata dal
D.Lgs 80/1998; il contenuto di tali ultime disposizioni è stato riprodotto dal
D.Lgs.
165/2001. I principi che ispirano la normativa di cui al D.Lgs 165/2001 possono
così
sintetizzarsi:
a) i rapporti
di lavoro sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalla
contrattazione
sia sul piano individuale sia su quello collettivo.
L’unica
eccezione all’assoggettabilità alla disciplina contrattuale riguarda le
categorie
indicate
all’art.3 (personale in regime di diritto pubblico: magistrati, avvocati dello
stato,
personale militare e delle forze di polizia, personale della carriera
diplomatica e
prefettizia);
b) La legge
prevede limiti all’autonomia contrattuale individuale o collettiva (si pensi
alla
disciplina
legale, non derogabile mediante contratto, della parità di trattamento e
dell’attribuzione
delle mansioni proprie delle qualifiche superiori).
c) Restano
assoggettati alla disciplina pubblicistica gli organi, gli uffici, i principi
fondamentali dell’organizzazione,
i procedimenti di selezione per l’accesso al lavoro e
quelli di
avviamento, i ruoli, le incompatibilità, le responsabilità, ad eccezione delle
sanzioni e
degli illeciti disciplinari, la determinazione delle dotazioni organiche.
d) Le organizzazioni
sindacali, al di fuori delle materie economiche, debbono essere
“consultate” o
informate senza che sia richiesto il loro consenso in tema di
organizzazione
e in tema di eccedenze di personale.
e) La
contrattazione collettiva si svolge a vari livelli (nazionale e integrativa;
quest’ultima
può essere
attivata da ciascuna amministrazione a carico dei propri bilanci). Nella
contrattazione
collettiva nazionale la parte pubblica è legalmente rappresentata da
un’apposita
Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni
(ARAN : essa ha personalità di diritto pubblico ed è soggetta al potere
di indirizzo
esercitato dalle pubbliche amministrazioni che, a tal fine, danno vita a
“comitati di
settore”), della cui assistenza, comunque, le pubbliche amministrazioni
possono
avvalersi ai fini della contrattazione integrativa.
f) Sotto il
profilo giurisdizionale sono devolute al giudice ordinario, in funzione di
giudice del
lavoro, tutte le controversie riguardanti il rapporto di lavoro dei dipendenti
e le
controversie in materie di procedure concorsuali di assunzione.
g) I
dipendenti sono assoggettati ad una particolare responsabilità amministrativa
(per
danni
cagionati all’amministrazione), penale e contabile; la responsabilità
disciplinare
è regolata
dall’art.55, d.lgs. 165/2001, che, oltre ad imporre alcune garanzie a favore
del
dipendente nel
corso del procedimento disciplinare, prevede la definizione ad opera
dei contratti
collettivi della tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni; ove non
siano previste
dai contratti collettivi procedure di conciliazione stragiudiziali (ma esse
sono state
introdotte dai contratti collettivi), l’interessato può impugnare la sanzione
inflittagli
dinanzi al collegio arbitrale di disciplina che emette la sua decisione entro
28
novanta
giorni.
h) Il
reclutamento del personale non dirigenziale avviene tramite procedure selettive
che
garantiscono
in misura adeguata l’accesso dall’esterno, o mediante avviamento degli
iscritti nelle
liste di collocamento per le qualifiche e i profili per i quali è richiesto il
solo
requisito
della scuola dell’obbligo (art.35 D.Lgs.165/2001). L’art. 20 della L.488/1999
fissa in 24
mesi la durata di validità delle graduatorie dei concorsi che per gli enti
locali
è invece di
tre anni.
i) Viene
eliminato il potere di gestione degli organi politici e affermato il principio
della
distinzione
tra indirizzo politico (spettante agli organi politici) e gestione (spettante
ai
dirigenti).
La
dirigenza e i suoi rapporti con gli organi politici.
La disciplina
dei dirigenti è stata riordinata dalla legge 145/2002, e ad essi sono stati
attribuiti
poteri
autonomi di gestione, con il compito di organizzare il lavoro, gli uffici e le
risorse
umane e
finanziarie, nonché di attuare le politiche delineate dagli organi di indirizzo
politicoamministrativo,
rispondendo
del conseguimento dei risultati.
La dirigenza
statale si articola in due fasce del ruolo dei dirigenti istituito presso ogni
amministrazione.
Sono definite apposite sezioni in modo da garantire la eventuale specificità
tecnica. I
dirigenti della seconda fascia transitano nella prima qualora abbiano ricoperto
incarichi di
direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti per un periodo di
almeno
cinque anni
senza essere incorsi nelle misure previste dall’art.21 per la responsabilità
dirigenziale.
L’accesso alla
qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali e negli enti pubblici non
economici
avviene mediante concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni
ovvero
per
corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della
pubblica
amministrazione.
Norme particolare sono dettate par la dirigenza scolastica e sanitaria.
Il rapporto di
lavoro si fonda su un contratto mentre nel passato si basava su un atto
amministrativo
unilaterale.
La disciplina
del rapporto di servizio va tenuta distinta dal momento della preposizione
all’organo
mediante “incarico della funzione” che è sempre conferito a tempo determinato.
Per il
conferimento dell’incarico si tiene conto delle attitudini e delle capacità
professionali di
dirigente,
valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con riferimento agli
obiettivi
fissati.
La legge
145/2002 ha previsto che l’atto di incarico abbia natura provvedimentale.
La definizione
dell’oggetto, degli obiettivi e della durata dell’incarico è contenuta nel
provvedimento
di conferimento dell’incarico, mentre la definizione del trattamento
economico
spetta al contratto individuale.
Non necessariamente
tutti i dirigenti hanno la titolarità di uffici dirigenziali, ma possono
svolgere
funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici
previsti
dall’ordinamento.
Soltanto nell’ipotesi in cui siano preposti ad uffici dirigenziali, essi
possono
esercitare i
poteri previsti dall’art.4 D.Lgs 165/2001 (adottare provvedimenti, curare la
gestione
finanziaria, tecnica e amministrativa) e, dunque, sono organi. Negli altri casi
essi
sono preposti
a meri uffici.
Propria dei dirigenti
è poi la responsabilità dirigenziale: essa è aggiuntiva rispetto alla altre
forme di
responsabilità che gravano sui dipendenti pubblici, sorge allorché non siano
stati
raggiunti gli
obiettivi o in caso di inosservanza delle direttive imputabile al dirigente
(art.21
D.Lgs
165/2001).
Tale
responsabilità rileva l’inidoneità all’incarico e si collega all’attività
complessiva
dell’ufficio
cui egli è preposto; la sanzione è l’impossibilità del rinnovo dello stesso
incarico.
In relazione
alla gravità dei casi, “l’amministrazione può, inoltre, revocare l’incarico
collocando il
dirigente a disposizione… ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le
29
disposizioni
del contratto collettivo”, previo parere conforme di un comitato di garanti.
Gli incarichi di
segretario generale, di capo dipartimento e di livello equivalente cessano
decorsi
novanta giorni dal voto sulla fiducia al governo.
Per quanto
riguarda gli incarichi di vertici presso enti, società e agenzie, nonché le
nomine di
rappresentanti
governativi in ogni organismo a qualsiasi livello, conferite dal governo o dai
ministri nei
sei mesi antecedenti la scadenza naturale della legislatura o nel mese
antecedente
lo
scioglimento delle camere, l’art. 6 L.145/2002 dispone che le nomine possono
essere
confermate,
revocate, modificate o rinnovate entro sei mesi dal voto sulla fiducia al
governo.
Ai sensi
dell’art.14 D.Lgs 165/2001 il ministro definisce obiettivi, priorità, piani e
programmi
da attuare ed
emana le conseguenti direttive generali per l’attività amministrativa e per la
gestione. Tale
organo non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti
adottare atti
di competenza dei dirigenti: la norma prevede che in caso di inerzia o ritardo
il
ministro possa
fissare un termine per provvedere e, qualora l’inerzia permanga, o in caso di
grave
inosservanza delle direttive da parte del dirigente, egli abbia il potere di
nominare, salvi
i casi di
urgenza, previa contestazione, un commissario ad acta.
Ne discende
che gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti preposti al vertice
dell’amministrazione
e dai dirigenti di uffici dirigenziali non sono suscettibili di ricorso
gerarchico.
L’eliminazione
del potere di decidere i ricorsi gerarchici nonché dei poteri di revoca,
riforma,
avocazione e
sostituzione sono sicuri sintomi del superamento della gerarchia.
L’organo
politico “superiore” fissa gli obiettivi, assegna le risorse, impartisce
direttive
generali, si
astiene dell’ingerirsi nella gestione e valuta i risultati finali. Il dirigente
preposto
agli uffici
dirigenziali generali risponde nei confronti del politico della propria
gestione;
l’organo
politico risponde, invece, in via immediata o mediata, all’elettorato.
Le sfere di
competenza tra gli organi politici e quelli dirigenziali sono separate e
differenti,
significativo
è infatti che il ministro non possa, neppure in caso di inerzia, sostituirsi al
dirigente ma
debba procedere alla nomina di un commissario: la separazione è talmente rigida
che non
tollera una diretta ingerenza del politico nell’attività del dirigente.
I dirigenti
preposti agli uffici dirigenziali generali, nei confronti dei dirigenti
definiscono
obiettivi e
attribuiscono le risorse, “dirigono, coordinano e controllano l’attività dei
dirigenti e
dei
responsabili dei procedimenti”, “anche con potere sostitutivo in caso di
inerzia” e
“decidono sui
ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non
definitivi
dei
dirigenti”; infine, il dirigente preposto all’ufficio di più elevato livello
può delegare
compiti ed è
“sovraordinato” al dirigente preposto all’ufficio inferiore.
L’art. 17
D.Lgs 165/2001, prevede poteri di direzione, coordinamento e controllo in capo
al
dirigente in
relazione all’attività degli uffici che da lui dipendono e di quella dei
responsabili
dei
procedimenti amministrativi “anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia”.
L’art. 17 co.1
bis D.Lgs 165/2001 prevede che i dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni
di servizio e
per un tempo determinato, possono delegare con atto scritto e motivato alcune
delle proprie
competenze a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate
nell’ambito
degli uffici ad essi affidati.
L’art. 17 bis
D.Lgs 165/2001 inoltre, prevede l’area della vicedirigenza, la cui istituzione
è
rimessa alla
contrattazione collettiva di comparto.
La normativa
favorisce inoltre la mobilità tra settore pubblico e settore privato.
I
soggetti di diritto nel diritto amministrativo: le formazioni sociali e gli
ordinamenti
autonomi.
Le
organizzazioni sociali sono costituite da aggregazioni di individui sorretti da
finalità etiche,
religiose,
ideali e che perseguono interessi, non caratterizzati dallo scopo di lucro, in
parte
coincidenti
con quelli affidati alla cura dei soggetti pubblici.
Il terzo
settore è dunque composto dalle associazioni no profit e dalle organizzazioni
di
30
volontariato,
associazioni e cooperative.
Rientrano in
questo ambito moltissime associazioni quali le comunità terapeutiche, le
istituzioni
pro-loco, le organizzazioni impegnate nei settori della ricerca, dello sport,
dell’istruzione,
della beneficenza, della protezione civile, dell’accoglienza e dell’adozione di
stranieri,
dell’assistenza, del servizio civile, della tutela dei beni culturali e così
via.
Il campo di
azione di numerose tra queste organizzazioni è in linea di massima quello dei
c.d.
servizi
sociali.
La Legge
328/2000 disciplina un sistema integrato di interventi e servizi sociali, e la
normativa
di settore
prevede che le organizzazioni che perseguono finalità di interesse generale
possano
ricevere
finanziamenti pubblici e siano talora sottoposte a forme di controllo o
vigilanza,
ovvero ad un
regime fiscale favorevole.
La Legge 11
agosto 1991, nr. 266 ha disciplinato le organizzazioni di volontariato,
nell’ambito
delle quali
emerge, quale profilo caratterizzante, il fine dell’assistenza alla persona.
L’art.8 del
T.U. sugli
enti locali affida al Comune il compito di “valorizzare” le libere forme
associative e
di promuovere
organismi di partecipazione popolare.
Il D.Lgs
460/1997 sulla disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle
organizzazioni
non lucrative
di utilità sociale ha previsto l’istituzione presso il Ministero delle Finanze
di
un’anagrafe unica
delle ONLUS. Tali organizzazioni sono definite come le associazioni, i
comitati, le
fondazioni, le società cooperative e gli enti di carattere privato, con o senza
persona
giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell’atto pubblico
o della
scrittura
privata autenticata o registrata, contengano espressamente una serie di
indicazioni:
- lo svolgimento
di attività in particolari settori (assistenza sociale e socio-sanitaria,
assistenza
sanitaria, beneficenza, formazione, sport dilettantistico, tutela, promozione e
valorizzazione
delle cose di interesse artistico e storico, tutela dell’ambiente, promozione
della cultura
e dell’arte, tutela dei diritti civili, ricerca scientifica);
- l’esclusivo
perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
- il divieto di
distribuire utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante
la vita
dell’organizzazione;
- l’obbligo di
impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per realizzare delle attività
istituzionali
e quelle ad esse direttamente connesse.
Altre
formazioni, caratterizzate da una normazione propria, possono essere
configurate come
ordinamenti
autonomi.
Per quanto
riguarda le confessioni religiose, l’art.8 Cost. stabilisce che quelle diverse
dalla
chiesa
cattolica possano organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non
contrastino con
l’ordinamento
giuridico italiano.
L’ordinamento
sportivo è invece privo di garanzia costituzionale. Il legislatore statale
potrebbe
sostituire con proprie norme quelle dettate in tale ordinamento. La Legge
280/2003
stabilisce ora
che “la Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo
nazionale,
quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al
Comitato
Olimpico Internazionale” e “i rapporti tra ordinamento sportivo e l’ordinamento
della
Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di
rilevanza per
l’ordinamento
giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con
l’ordinamento
sportivo”. Il CONI (Comitato olimpico nazionale italiano), ente esponenziale
dell’ordinamento
sportivo è, secondo il diritto italiano, un ente pubblico.
I
mezzi. In particolare i beni pubblici. Nozione e classificazione codicistica.
Al fine di
svolgere i propri compiti, le amministrazioni pubbliche devono utilizzare non
solo
risorse umane,
ma anche mezzi materiali e mezzi finanziari.
Lo svolgimento
di compiti amministrativi implica molto spesso l’impiego di beni.
Tra i beni che
appartengono agli enti pubblici rivestono una particolare importanza i c.d.
“beni
pubblici”, i quali sono assoggettati ad una normativa differente per ciò che
riguarda i
31
profili
dell’uso, della circolazione e della tutela.
Sussistono
anche beni appartenenti ad enti pubblici ma soggetti alla normativa di
carattere
generale sulla
proprietà privata, questi costituiscono, nel loro complesso, il patrimonio
disponibile
(patrimonio mobiliare, fondiario ed edilizio), così chiamato per distinguerlo
dal
patrimonio
indisponibile che va ricondotto ai beni pubblici.
Anche il
denaro fa parte del patrimonio disponibile. I beni patrimoniali disponibili
possono
essere oggetto
di contratti di alienazione (contratti c.d. attivi), di acquisti (contratti
passivi) e
così via.
Il complesso
dei “beni pubblici” appartiene alle pubbliche amministrazioni a titolo di
proprietà
pubblica.
La proprietà
spiega l’appartenenza dei frutti all’ente titolare del bene ed il fatto che la
cosa,
una volta
persi i caratteri di bene pubblico, resti nella “proprietà” dell’ente. E’
questo il
principio
della elasticità della proprietà. Questi beni sono distinti dalla legge in
demaniali e
patrimoniali
indisponibili. La proprietà pubblica è dunque l’esempio più pregnante di
proprietà-finzione.
La titolarità
della proprietà dei beni pubblici trova la sua fonte innanzitutto nella legge.
Alcuni
beni
appartengono allo Stato o alla regione ex lege: si tratta di alcuni beni del
demanio naturale
(marittimo e
idrico) e del patrimonio indisponibile (miniere), oltre ai beni di interesse
artistico,
storico o
archeologico esistenti o ritrovati nel sottosuolo, i relitti marittimi e di
aeromobili
ecc…
Siffatta
titolarità può derivare anche da:
a) fatti
acquisitivi: acquisto della proprietà di beni mediante l’occupazione,
l’invenzione,
l’accessione,
la specificazione, l’unione, l’usucapione, la successione regolata
dall’art.586
cc (“in mancanza di altri successibili, l’eredità è devoluta allo Stato”).;
b) atti di
diritto comune (contratti, testamento, donazione, pagamenti, provvedimenti
giudiziari di
esecuzione);
c) fatti
basati sul diritto internazionale (confisca e requisizione bellica, indennità
di
guerra,
successione ad altro Stato) o basati sul diritto pubblico interno (successione
tra
enti);
d) atti
pubblicistici che comportano l’ablazione di diritti reali su beni di altri
soggetti
(confisca,
espropriazione, requisizione in proprietà o in uso, ecc… e l’esecuzione
forzata
amministrativa sui beni dei debitori inadempienti).
Il
regime giuridico dei beni demaniali.
La disciplina
che si applica ai beni pubblici è contenuta essenzialmente negli art..822 e
segg.
c.c., nel
R.D.Lgs 2440/1923 e nel R.D. 827/1924 (regolamento di contabilità generale
dello
Stato).
I beni
demaniali sono tassativamente indicati dalla legge e comprendono i beni demaniali
necessari e i
beni demaniali accidentali.
I beni del
demanio necessario sono costituiti a loro volta dal demanio marittimo, dal
demanio idrico
e dal demanio militare.
Ai sensi
dell’art.822 cc e dall’art.28 Codice della Navigazione, fanno parte del demanio
marittimo il
lido del mare, le spiagge, i porti, le lagune, le rade (ove le navi possono
gettare
l’ancora
restando riparate dal mare), le foci dei fiumi e i canali utilizzabili ad uso
pubblico
marittimo. Non
costituisce invece bene demaniale il mare territoriale (perché si tratta di res
communis
omnium) il quale si estende per dodici miglia dalla costa.
Il demanio
idrico è costituito da: fiumi, torrenti, laghi ed altre acque pubbliche (le
acque
sorgenti sono
ricomprese nel demanio idrico ad esclusione di quelle minerali e termali
assoggettate
al regime delle miniere), i ghiacciai. I porti lacuali e di navigazione interna
appartengono
al demanio regionale. Ai sensi della legge 36/1994 (c.d. Legge Galli) tutte le
acque
superficiali e sotterranee (acque dolci) sono considerate demaniali.
32
Il demanio
militare comprende le opere destinate alla difesa nazionale (art.822 c.1 c.c.:
fortezze,
piazzeforti, linee fortificate), nonché le opere – aeroporti, strade, ferrovie,
stazioni
radio ecc…-
destinate al servizio delle comunicazioni militari. L’ordinamento tiene
distinti
questi beni da
altri beni quali le caserme, gli armamenti, le navi e gli aeromobili che, pur
essendo
destinati alla medesima finalità difensiva, fanno parte del patrimonio
indisponibile.
I beni del
demanio necessario non possono non appartenere allo Stato.
Il demanio
necessario è costituito esclusivamente da beni immobili che, a differenza della
generalità
degli altri beni pubblici, sembrano caratterizzati da scarsa deperibilità.
Accanto a i
beni del demanio necessario, la legge contempla i beni del demanio
accidentale,
composto da strada, autostrade, aerodromi non militari, acquedotti, immobili
riconosciuti
di interesse storico, archeologico e artistico, raccolte dei musei,
pinacoteche,
archivi,
biblioteche e dagli altri beni che sono assoggettati al regime proprio del
demanio (art.
822 c.2 c.c.).
Le strade
ferrate erano comprese tra i beni del demanio accidentali fino ad essere
sdemanializzate
dalla legge 210/1985.
Non rientrano
nel demanio stradale le strade vicinali (cioè le strade private gravate da
servitù
di pubblico
transito e le strade militari di uso pubblico (che fanno parte del demanio
militare
e sulle quali
le autorità militari consentano il pubblico transito).
In ordine ai
beni culturali quelli indicati nell’art.822 del codice civile appartenenti allo
Stato,
alle regioni,
alle province, ai comuni costituiscono il demanio storico, archivistico e
bibliografico
e sono assoggettati al regime proprio del demanio pubblico.
L’art. 824 c.2
codice civile assoggetta allo stesso regime dei beni demaniali accidentali i
cimiteri e i
mercati comunali. Tali beni rientrano nel demanio comunale soltanto se
appartengono
ai comuni.
I beni del
demanio accidentale possono appartenere a chiunque, ma sono tali qualora
appartengano
ad un ente pubblico territoriale; essi non sono costituiti esclusivamente da
beni
immobili,
potendo consistere anche in universalità di mobili.
I beni
demaniali (sia quelli facenti parte del demanio necessario sia di quello
accidentale)
sono caratterizzati dall’appartenenza a enti territoriali, perché essi sono
preordinati
alla soddisfazione di interessi imputati alla collettività stanziata sul territorio
e
rappresentata
dagli enti territoriali.
Come si è
visto esiste un demanio statale, un demanio regionale, un demanio provinciale,
e
uno comunale
in ragione del soggetto titolare; va aggiunto che esiste pure un demanio
comunitario
formato da beni spettanti alla Unione europea.
Occorre
distinguere i beni demaniali naturali (sono tali per natura, indipendentemente
dall’opera
dell’uomo, ad esempio il lido del mare) rispetto a quelli del demanio
artificiale,
costruiti
appunto dall’uomo. Alcuni di essi preesistono rispetto alle determinazioni
dell’amministrazione,
mentre altri sono pubblici in quanto destinati ad una funzione
pubblica
dall’amministrazione (come il demanio militare. Infine, alcuni beni sono
riservati
necessariamente
allo Stato o alla regione (demanio necessario: in queste ipotesi nessun altro
soggetto ha
possibilità di divenirne titolare), mentre altri possono appartenere anche a
privati
o a enti non
territoriali.
In ogni caso
tutti i beni demaniali sono assoggettati alla disciplina posta dall’art.823
codice civile:
essi “sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore dei
terzi,
se non nei
modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano” (quindi è escluso
anche
l’usucapione).
A causa della
sancita incommerciabilità dei beni demaniali, sono nulli di diritto gli
eventuali
atti
dispositivi di essi posti in essere dalla pubblica amministrazione: i beni
hanno infatti un
vincolo reale
che rende impossibile l’oggetto ai fini dell’art.1418 codice civile.
E’ pure
esclusa, almeno fino a che non ne venga pronunciata la sdemanializzazione,
l’espropriabilità
dei beni demaniali non solo per soddisfare le pretese creditorie di terzi, ma
33
anche per
finalità di pubblica utilità. Va inoltre esclusa la trasferibilità dei beni del
demanio
necessario
alle regioni; mentre per altri beni del demanio è invece ipotizzabile il loro
passaggio a
diverso ente territoriale sempreché si tratti di beni che non siano legati in
modo
indissolubile
al territorio dell’ente proprietario e purché permanga la loro destinazione
pubblica.
Altra regola è
quella contenuta nell’art.823 codice civile “spetta all’amministrazione la
tutela dei
beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facoltà sia di procedere in
via
amministrativa,
sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso”.
L’amministrazione
dispone di poteri di autotutela: ciò significa che invece di utilizzare gli
ordinari
rimedi giurisdizionali che l’ordinamento prevede a tutela della proprietà, essa
può
direttamente
procedere a tutelare i propri beni in via amministrativa, irrogando sanzioni ed
esercitando
poteri di polizia demaniale, quali l’accertamento di contravvenzioni e
l’applicazione
di sanzioni, o l’adozione di ordini di sgombero e all’esecuzione in via
amministrativa
(tipico è il caso delle rimozioni autoritative).
L’amministrazione
ha la facoltà di rivolgersi comunque al giudice ordinario a tutela dei beni
anche quando
disponga di autotutela.
I beni del
demanio naturale (lido del mare, spiaggia, fiume, torrente o lago) acquistano
la demanialità
per il solo fatto di possedere i requisiti previsti dalla legge.
I beni
“artificiali” diventano invece demaniali nel momento in cui rientrino in uno
dei
tipi fissati
dalla legge e, cioè, nel momento in cui l’opera sia realizzata (il che implica
la sua
destinazione
pubblica), purché siano di proprietà dell’ente territoriale. Per alcuni di
essi, come
le strade,
occorre altresì la destinazione pubblica e il bene è pubblico soltanto se (e fino
al
momento in
cui) esiste tale destinazione.
La cessazione
della qualità di bene demaniale deriva, oltre che dalla distruzione del
bene, dal
fatto della perdita dei requisiti di bene demaniale e dalla cessazione espressa
o tacita,
purché
univoca, della destinazione (emblematico è il caso di una fortezza non più
idonea a usi
militari).
Vi può essere
l’intervento legislativo che “sdemanializza” alcuni beni, come è accaduto per
le
strade
ferrate, ma spesso la cessazione dei requisiti di bene è spesso attestata da
uno specifico
atto
amministrativo.
Nell’ipotesi
di beni riservati, tale sdemanializzazione ha soltanto finalità dichiarative.
Il codice
civile si occupa del passaggio dei beni dal demanio (accidentale) al patrimonio
indisponibile:
l’art. 829 c.c. prescrive la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’atto
che
dichiara tale
passaggio. Anche in tale caso l’atto ha mera natura dichiarativa, mentre la
perdita
della qualità
di bene demaniale deriva sempre dal venir meno dei consueti presupposti
(appartenenza
ad un ente territoriale, inclusione in una delle categorie contemplate dalla
legge
e, nei casi
previsti, effettiva destinazione ad uso pubblico).
La
sdemanializzazione comporta la cessazione del diritto di uso del bene spettante
a terzi e la
estinzione
delle eventuali limitazioni derivanti dalla natura demaniale del bene stesso.
Il
regime giuridico dei beni del patrimonio indisponibile
I beni del
patrimonio indisponibile sono indicati dall’art.826 codice civile commi 2 e 3 e
dall’art. 830
c.2 codice civile.
Dispone l’art.
826: “fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato le foreste che a
norma
delle leggi in
materia costituiscono il demanio forestale dello Stato, le miniere, le cave e
torbiere,
quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, le cose di
interesse
storico,
archeologico, paletnologico1, paleontologico2
e
artistico, da chiunque e in qualunque
modo ritrovate
nel sottosuolo, i beni costituenti la dotazione della presidenza della
1 Paletnologia: Scienza che studia le industrie e le culture di
popoli o di tipi umani estinti in base a reperti archeologici.
2 Paleontologia: Scienza che si occupa dello studio di resti organici
fossili, della loro origine, evoluzione e distribuzione sia
geografica che temporale, stabilendone una
classificazione.
34
Repubblica, le
caserme, gli armamenti, gli aeromobili militari e le navi da guerra”. “Fanno
parte del
patrimonio indisponibile dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei
comuni,
secondo la
loro appartenenza, gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro
arredi, e
gli altri beni
destinati a pubblico servizio”.
I beni degli
enti pubblici non territoriali destinati a un pubblico servizio sono
assoggettati alla
disciplina dei
beni patrimoniali indisponibili.
Secondo quanto
dispone l’art.43 del t.u. sulle espropriazioni per pubblica utilità (d.p.r.
327/2001), gli
immobili utilizzati per scopi di interesse pubblico in assenza di provvedimento
di esproprio o
dichiarativo della pubblica utilità, a seguito di specifico atto
dell’amministrazione,
che dispone tra l’altro il risarcimento dei danni a favore del
proprietario,
possono essere acquisiti al suo “patrimonio indisponibile”.
Le cave e le
torbiere (sottratte alla disponibilità del proprietario del proprietario), le
acque
termali e
minerali e le foreste sono state trasferite al patrimonio indisponibile della
regione
dal d.p.r.
616/1977. In particolare, le cave e le torbiere possono essere sottratte, senza
corrispettivo,
alla disponibilità dei proprietari e avocate alla regione soltanto nei casi di
mancato o
insufficiente sfruttamento, venendo così assoggettate alla disciplina delle
miniere
(cave e
miniere si differenziano in ragione del tipo di sostanze ricercate e
coltivate).
Le miniere
sono riservate allo Stato, mentre le acque termali e minerali sono riservate
alle
regioni. Oggi
le funzioni amministrative relative alla materia delle miniere e risorse
geotermiche
sono ripartite tra Stato e regioni ai sensi degli artt. 32 e segg. D.Lgs
112/1998: in
particolare,
spettano alla regione le funzioni relative ai permessi di ricerca ed alle
concessioni
di
coltivazione di minerali solidi e delle risorse sulla terra ferma, nonché
funzioni di polizia
mineraria sulla
terraferma.
Le miniere,
una volta scoperte, divengono di proprietà dello Stato, ma possono essere
coltivate sia
direttamente da esso, sia da terzi ai quali siano date in concessione.
Le cose mobili
di interesse storico, paletnologico, paleontologico, artistico, appartenenti a
qualsiasi ente
pubblico, sono assoggettati alla disciplina dei beni patrimoniali indisponibili
salvo che
siano costituite in raccolta di musei, di pinacoteche, di archivi e di
biblioteche: in
quest’ultimo
caso si tratta di beni del demanio accidentale.
I beni del
patrimonio indisponibile sono assoggettati alla disciplina posta dall’art.828
c.2
codice civile:
essi “non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi
stabiliti
dalle leggi
che li riguardano”.
In ogni caso
(a differenza dei beni demaniali) i beni del patrimonio indisponibile non sono
assolutamente
incommerciabili: gli atti di disposizione, tuttavia, debbono rispettare il
vincolo
di
destinazione. L’atto di trasferimento di tali beni che non rispetti la disciplina
legislativa, di
conseguenza,
non è nullo perché avente ad oggetto una res fuori commercio, ma annullabile
per violazione
dei “modi di legge” stabiliti per sottrarli al vincolo di destinazione, anche
se è
sostenibile
anche la tesi della nullità per contrarietà a norme imperativa.
Occorre
tuttavia aggiungere che:
a) alcuni beni
del patrimonio indisponibile sono incommerciabili in via assoluta in quanto
si tratta di
beni riservati (ad esempio le miniere); gli altri invece sono incommerciabili e
sottratti alla
garanzia patrimoniale dei creditori soltanto in costanza di destinazione
pubblica;
b) altri beni
sono soggetti ad un regime di inalienabilità, salvo permesso amministrativo: è
il caso dei
beni forestali, la cui alienazione è soggetta ad approvazione.
Ai sensi
dell’art.4 t.u. in materia di espropriazione per pubblica utilità, “i beni
appartenenti al
patrimonio
indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici possono essere
espropriati per
perseguire un
interesse pubblico di rilievo superiore a quello soddisfatto con la precedente
destinazione”.
In ordine alla
tutela dei beni del patrimonio indisponibile, per quanto l’art.823 codice
civile
faccia cenno
ai poteri di tutela in via amministrativa soltanto con riferimento ai beni
35
demaniali, la
giurisprudenza riconosce la possibilità dell’amministrazione di disporre di
analoghi
poteri anche in relazione ad essi.
La
privatizzazione dei beni pubblici.
La
privatizzazione dei beni appartenenti a uffici pubblici è generalmente
finalizzata a
soddisfare
esigenze di carattere finanziario e di risanamento del debito pubblico.
Tre sono le
modalità di dismissione del patrimonio dello Stato:
1. Il ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato a sottoscrivere quote di fondi
immobiliari
istituiti ai sensi della L.86/1994 mediante apporto di beni immobili e di
diritti reali
su immobili appartenenti al patrimonio dello Stato. I fondi sono gestiti da
una o più
società di gestione che procedono all’offerta al pubblico delle quote derivate
dall’istituzione
del fondo, generalmente rimanendo sottratte al controllo
dell’amministrazione
conferente.
2. I beni
immobili appartenenti allo Stato non conferiti nei fondi immobiliari,
individuati
dal ministro
dell’economia e delle finanze possono essere alienati.
3. La cartolarizzazione:
la legge 410/2001 ha previsto che il ministro dell’economia e delle
finanze possa
costituire o promuovere la costituzione, anche attraverso soggetti terzi, di
più società a
responsabilità limitata con capitale iniziale di 10.000 euro aventi ad
oggetto
esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei
proventi
(mediante l’emissione di titoli o l’assunzione di finanziamenti; si tratta
delle
c.d. scip società
cartolarizzazione immobili pubblici) derivanti dalla dismissione del
patrimonio
immobiliare dello Stato e degli altri enti pubblici. All’atto della loro
costituzione,
queste società c.d. “veicolo” corrispondono allo Stato un prezzo iniziale,
con riserva di
versare la differenza ad operazione completata.
A queste
società veicolo sono ceduti gli immobili, che sono acquistati con l’unico fine
di
rivenderli;
esse pagano un prezzo iniziale all’ente e ottengono un finanziamento
attraverso
prestiti obbligazionari o l’emissione di titoli; i finanziatori versano una
somma iniziale
e, man mano che gli immobili vengono venduti, viene ad essi restituito
il prezzo
maggiorato da interessi (e lo Stato incassa alla fine la differenza tra la
somma
restituita al
finanziatore e il prezzo effettivo di vendita). I beni costituiscono patrimonio
“separato”
rispetto a quello della società e a quello relativo ad altre operazioni e sono
sottratti alle
azioni di terzi diversi dai portatori dei titoli o dai finanziatori.
La possibilità
di porre in essere privatizzazioni mediante operazioni di
cartolarizzazione
è stata estesa a Regioni, Province e Comuni dall’art.84 della Legge
289/2002.
Alla società
pubblica “patrimonio s.p.a.” possono essere trasferiti – con decreti del
ministro
dell’economia
– diritti pieni o parziali sui beni immobili demaniali e patrimoniali e sugli
altri
beni compresi
nel conto generale del patrimonio dello Stato, nonché ogni altro diritto
costituito per
legge a favore dello Stato. In sostanza, i beni cessano di appartenere allo
Stato ed
entrano nella
sfera di appartenenza soggettiva della società, che non è un ente territoriale.
Il regime dei
beni conferiti alla Patrimonio s.p.a. è un regime speciale, in quanto risultano
beni non
appartenenti a enti territoriali ma assoggettati alla disciplina dei beni
demaniali.
Diritti
demaniali su cose altrui, diritti d’uso pubblico e usi civici.
Accanto al
diritto di proprietà demaniale sui beni pubblici ricordiamo i diritti spettanti
agli
enti
territoriali sui beni altrui “quando i diritti stessi sono costituiti per
l’utilità di alcuno dei
beni indicati
dagli articoli precedenti (beni demaniali) o per il conseguimento di fini di
pubblico
interesse corrispondenti a quelli a cui servono i beni medesimi” (art. 825
c.c.).
Quanto ai
diritti demaniali su beni altrui, si pensi al diritto di servitù gravante su
fondo
privato al
fine della realizzazione di un acquedotto pubblico (bene per l’utilità del
quale è
costituito il
diritto reale parziario), ovvero alla servitù di alzaia, la quale grava sui
fondi
36
laterali ai
corsi d’acqua navigabili imponendo di lasciare libera una fascia di terreno al
fine di
consentire lo
spostamento dei barconi.
Le limitazioni
pubbliche della proprietà privata non creano diritti in capo
all’amministrazione,
ma restringono soltanto le facoltà del proprietario di alcuni beni privati –
in particolare
di quelli posti in prossimità di immobili demaniali o di un edificio di
interesse
storico,
archeologico o artistico – imponendo obblighi di non facere (una “limitazione”
della
proprietà è
costituita dal divieto di costruire in aderenza).
In ordine ai
diritti gravanti su beni privati “costituiti per il conseguimento di fini di
pubblico
interesse
corrispondenti a quelli a cui servono i beni demaniali” essi spettano a favore
della
collettività,
quindi ogni membro di questa può chiederne la tutela.
Tipici esempi
di diritti d’uso pubblico gravanti su beni privati sono quelli di visita dei
beni
privati di
interesse storico e quelli che attengono alle strade private (strade vicinali),
ai vicoli e
agli spiazzi
aperti al pubblico traffico.
Presentano
profili di analogia rispetto ai diritti d’uso pubblici gli usi civici, ma
questi ultimi
sono
assoggettati ad una particolare disciplina e possono gravare anche sui beni pubblici.
Si tratta
infatti di diritti di godimento e d’uso e anche di proprietà spettanti alla
collettività su
terreni di
proprietà dei comuni o di terzi e che hanno ad oggetto, di volta in volta, il
pascolo,
la pesca, la
caccia, la raccolta della legna, dei funghi, ecc…
Tali diritti
spettano ai membri della collettività e non all’ente rappresentativo della
comunità
stessa; essi
gravano su beni immobili privati, ovvero demaniali e sono inalienabili.
Tuttavia la
legislazione
ne prevede la trasformazione in diritti dominicali su porzioni ridotte dei beni
su
cui essi
gravano.
La legge
disciplina la liquidazione degli usi che gravano su beni privati mediante, come
osservato, il
distacco di una quota da cedere in proprietà alla collettività, nonché la
eliminazione
delle promiscuità esistenti allorché degli stessi immobili beneficino più
collettività.
Le attribuzioni degli organi istituiti a tale scopo – i commissari per la
liquidazione
degli usi civici- sono ora state trasferite alle regioni, anche se ne
sopravvivono le
funzioni
giurisdizionali attinenti alle controversie che nascono in ordine
all’esistenza, natura
ed estensione
di tali usi.
La presenza di
usi civici e di diritti d’uso pubblico comporta, per il proprietario del fondo
gravato,
l’obbligo di sopportare che membri della collettività godano dei suoi beni.
L’uso
dei beni pubblici.
Per una prima
categoria di beni pubblici è consentito essenzialmente l’uso diretto e
riservato
al
proprietario pubblico che lo impiega per lo svolgimento dei propri compiti,
garantito talora
con norme che
sanzionano l’uso del bene da parte di altri (ad esempio il demanio militare).
Altro esempio
di uso diretto è quello dei beni del patrimonio indisponibile destinati a sedi
di
uffici o a
servizi pubblici: il bene è strumentale all’esercizio di una certa attività
posta in essere
dall’amministrazione
titolare del bene.
L’uso
promiscuo è realizzato quando il bene è in grado di soddisfare anche altre
esigenze,
come le strade
militari che servono sia all’interesse della difesa che all’interesse generale
della
circolazione.
Il
riconoscimento dell’uso generale di quei beni pubblici che assolvono la loro
funzione a
servizio della
collettività (demanio idrico, stradale, beni di interesse storico e così via) è
mezzo
rivolto alla
rimozione degli ostacoli che “impediscono il pieno sviluppo della persona umana
e l’effettiva
partecipazione di tutti” all’organizzazione politica, economica e sociale del
paese
(art.3 Cost.).
In alcuni casi esso è subordinato al pagamento di una somma (es: il pedaggio),
altre volte è
occorre ottenere un’autorizzazione dall’ente pubblico (es: scarico nelle acque
pubbliche).
Vi sono infine
situazioni in cui il bene è posto al servizio di singoli soggetti (uso
particolare).
Questo è il
caso delle riserve di pesca, delle concessioni di beni pubblici, delle
concessioni di
37
derivazione di
acque pubbliche, della situazione del frontista rispetto alla strada pubblica.
Nelle
situazioni indicate il ruolo dell’amministrazione muta: nel caso dell’uso
diretto deve
conservare,
tutelare e utilizzare direttamente il bene, nelle altre invece emerge l’aspetto
della
regolamentazione
e dell’organizzazione dell’uso da parte dei terzi.
Occorre in
ultimo accennare ad un ulteriore e sempre più rilevante uso diretto dei beni
degli
enti pubblici,
costituito dal conferimento dei beni stessi come capitale di dotazione nelle
aziende
speciali ovvero in società per azioni (art. 118 t.u. enti locali): il bene
dell’amministrazione
proprietaria diventa in queste ipotesi elemento del ciclo produttivo
posto in
essere da altro soggetto giuridico pubblico.
Va ricordato,
che il D.L.63/2002, convertito nella Legge 112/2002, ha previsto l’istituzione
della già
citata Patrimonio s.p.a. (avente compiti di valorizzazione, gestione, ed
alienazione
del patrimonio
dello Stato; il capitale sociale, fissato in un milione di euro, è interamente
detenuto dal
ministero dell’economia), e di Infrastrutture s.p.a. (società finanziaria
vigilata
dal ministero
dell’economia e avente il compito di finanziare le infrastrutture e le grandi
opere
pubbliche,
concedere finanziamenti, garanzie e assumere partecipazioni, detenere immobili
ed
esercitare
ogni attività strumentale connessa ai suoi compiti istituzionali).
I
beni privati di interesse pubblico.
La dottrina
individua una categoria più ampia di beni, comprensiva di beni appartenenti a
soggetti
pubblici e di beni in proprietà di privati: essa è costituita dai beni di
interesse
pubblico (es:
strade vicinali, le autostrade costruite e gestite dai privati concessionari).
I beni
culturali di proprietà privata, anche se “privato” nell’appartenenza, rivela il
suo
aspetto di
pubblicità in quanto la sua conservazione soddisfa interessi pubblici, ovvero
perché, in
forza degli obblighi che gravano sul proprietario, esso è addirittura rivolto
al
pubblico sotto
il profilo della fruizione.
La categoria
del bene culturale è stata positivamente riconosciuta dall’art.148 del D.Lgs
112/1998 (secondo
cui appartengono ad essa i beni che compongono il patrimonio storico,
artistico,
demo-etno-antropologico, archeologico, archivistico e librario e gli altri che
costituiscono
testimonianza avente valore di civiltà così individuati in base alla legge) e
oggi
dal D.Lgs
42/2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio).
38
Capitolo
IV
L’organizzazione
degli enti pubblici
Cenni
all’organizzazione statale: quadro generale.
Lo Stato –
amministrazione è qualificato come ente pubblico ed ha la qualità di persona
giuridica in
forza di riferimenti normativi: ad esempio l’art.28 Cost. che si riferisce alla
responsabilità
civile dello Stato e all’art.822 c.c. il quale disciplina i beni appartenenti
allo
Stato.
Con la
frammentazione dell’amministrazione statale e la distinzione in ministeri che
fanno
capo a vertici
differenti occorre ammettere che la unicità della personalità statale non
sussista.
In
particolare: il governo e i ministeri.
Al vertice
dell’organizzazione statale è collocato il governo, formato dal Presidente del
Consiglio dei
Ministri, dal Consiglio dei ministri e dai ministri (art.92 Cost.).
Anche il
Presidente della Repubblica svolge alcune importanti funzioni attinenti
all’attività
amministrativa:
si pensi al potere di nomina dei più alti funzionari ed all’emanazione dei
regolamenti
governativi.
Ai sensi
dell’art.5 comma 2 L.400/1988, il Presidente del Consiglio dei ministri ha, tra
gli altri,
i seguenti
compiti: “indirizza ai ministri le direttive politiche e amministrative in
attuazione
delle
deliberazioni del Consiglio dei ministri, nonché quelle connesse alla propria
responsabilità
di direzione della politica generale del governo”; “coordina e promuove
l’attività dei
ministri in ordine agli atti che riguardano al politica generale del governo”,
può
sospendere
“l’adozione di atti da parte dei ministri competenti in ordine a questioni
politiche
e
amministrative, sottoponendoli al Consiglio dei ministri”; “adotta le direttive
per assicurare
l’imparzialità,
il buon andamento e l’efficienza dei pubblici uffici”; “può disporre
l’istituzione
di particolari
Comitati di ministri”, ovvero di “gruppi di studio e di lavoro”.
La presidenza
del Consiglio ha una struttura organizzativa propria alla quale fanno
capo vari
dipartimenti e uffici.
Il D.Lgs
303/1999 è intervenuto per disciplinare l’ordinamento, l’organizzazione e le
funzioni
di tale
struttura, della quale si avvale il Presidente del Consiglio dei ministri per
l’esercizio
delle funzioni
di impulso, indirizzo e coordinamento ed anche per l’esercizio delle funzioni
attinenti ai
rapporti del governo con il parlamento, con le istituzioni europee, con il
sistema
delle
autonomie e con le confessioni religiose.
Responsabile
del funzionamento del segretariato generale e della gestione delle risorse
umane
e strumentali
della presidenza è il segretario generale, legato al presidente da uno stretto
rapporto
fiduciario, che può essere coadiuvato da uno o più vice segretari generali;
ogni
dipartimento-struttura
a livello dirigenziale generale si riparte in uffici e ogni ufficio in unità
operative di
base di livello dirigenziale denominate servizi, il cui numero è stabilito con
decreto del
Presidente.
Il Presidente
individua con propri decreti gli uffici di diretta collaborazione propri e
quelli dei
ministri senza
portafoglio (che sono titolari di dipartimento) o sottosegretari della
presidenza.
Le funzioni
del Consiglio dei ministri sono indicate dall’art.2 L.400/1988: accanto a
quella di
indirizzo politico e a quella normativa, possiamo ricordare i poteri di
indirizzo e
coordinamento,
nonché i poteri di annullamento di ufficio di atti amministrativi.
I ministri
sono gli organi politici di vertice dei vari dicasteri. Tali organi sono molto
importanti
sotto il profilo amministrativo perché l’amministrazione statale è ripartita
sulla
base dei
ministeri. Il numero, le attribuzioni e l’organizzazione dei ministeri sono
determinati
dalla legge
(art. 95 Cost.).
Con decreto
del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio
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